La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 30691 depositata il 29 novembre 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa sulla base di registrazioni meccaniche, ha ribadito il principio secondo cui l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ. è subordinata, in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione (non soggetta ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 proc. civ.) che i fatti che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse; qualora tale conformità venga negata resta, pertanto, esclusa la possibilità di accertarla mediante una consulenza tecnica avente ad oggetto le riproduzioni stesse (Cass. n. 1862/1996; Cass. n. 12175/1998).”

La vicenda ha riguardato un dipendente di una società a responsabilità limitata al quale veniva notificato, dopo aver esperito la procedura disciplinare, il licenziamento per vere reso dichiarazioni diffamatorie nei confronti della società in una trasmissione radiofonica con una telefonata acquisita dall’emittente. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, sia in fase sommaria che in sede di opposizione ex lege n. 92/2012 dichiarava l’illegittimità del licenziamento disponendo la reintegra nel posto di lavoro. La società datrice di lavoro proponeva appello. La Corte territoriale rigettava il reclamo e confermava la pronuncia di prime cure. La datrice di lavoro, avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.

Per gli Ermellini il disconoscimento che fa perdere la qualità di prova alle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 cc non è soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 cpc, pur dovendo essere chiaro, circostanziato ed esplicito (Cass. n. 3122/2015; Cass. n. 17526/2016)”

Per i giudici di piazza Cavour, in ordine alla contestazione della mancata ammissione della prova per testi, hanno precisato che ” … la prova non ammessa debba essere idonea a dimostrare circostanza tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia di altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento. (Cass. 18072/2024; Cass. n. 16214/2019)

(…) Per completezza, deve sottolinearsi che l’accertamento di fatto e la pertinenza delle prove articolate costituiscono facoltà rimesse all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed il mancato esercizio di tale potere, al pari di quello riconosciuto al giudice del lavoro di disporre d’ufficio dei mezzi di prova, involgendo un giudizio di merito, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, soprattutto se vi sia stata adeguata motivazione, come nel caso in esame (per tutte Cass. n. 10371/1995).