La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6993 depositata il 2 febbraio 2025, intervenendo in tema di licenziamento per abuso del permesso, ha riaffermato il principio secondo cui “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà familiare rilevanti sul piano costituzionale sicché, sotto il profilo sostanziale, non può essere ritenuto contrario allo spirito della disciplina legale se il congedo familiare in discorso sia stato fruito in una situazione di fatto, particolare ed urgente, allo scopo di assicurare, per un periodo contenuto ed in via di eccezione, il contemperamento tutti i diversi valori compresenti nella concreta vicenda; fermo restando che l’obiettivo principale dell’assistenza al minore sia stato sempre e comunque oggettivamente assicurato pure in ambito familiare.“
La vicenda ha visto protagonista un dipendente che era in congedo parentale ma che si era recato all’estero per assistere la madre malata ed aveva lasciato il figlio alla moglie. La datrice di lavoro a seguito della procedura disciplinare contestava al lavoratore l’abuso del congedo parentale limitatamente agli ultimi 10 giorni del congedo. Al termine della procedura disciplinare la datrice di lavoro notificava il licenziamento disciplinare. Il dipendente impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, rigettava il ricorso. La Corte di appello in riforma della sentenza appellata, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato al dipendente condannando il datore di lavoro a reintegrare l’appellante ed a risarcirgli il danno. La datrice di lavoro avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su sei motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso della datrice di lavoro.
Per gli Ermellini i giudici di merito hanno correttamente evidenziato che ” in considerazione dell’età del bambino, della gravità della malattia della madre del lavoratore, del fatto che fosse stato già fatto un viaggio con l’intera famiglia poco tempo prima, che il bambino fosse stato affidato alla madre, del non aver il lavoratore espletato attività incompatibili sul piano del lavoro o di altri apprezzabili valori – non sussistesse, tutto ciò considerato, la figura dell’abuso del permesso.“
I giudici di piazza Cavour hanno precisato che “la figura dell'”abuso del permesso” che conduce alla giusta causa implica sul piano soggettivo l’elemento intenzionale ed essa non può esistere quando la finalità della condotta sia stata, come qui è stato accertato in fatto, quella di obbedire ad altri valori impellenti e non di pregiudicare interessi altrui.
(…) non esiste alcun automatismo tra la mancata prestazione dell’assistenza al minore e la figura dell’abuso essendo pure necessario valutare, oltre alla sua oggettiva durata, anche la motivazione per cui essa non sia avvenuta.”
Il Supremo consesso ha ricordato quanto statuito dalla pronuncia n. 1227/2025 secondo cui ” sul piano sistematico e ordinamentale può dirsi che, sotto il profilo oggettivo, il concetto di “abuso del diritto” implichi l’assenza di funzione, ossia un esercizio del diritto solo apparente, privo di qualunque legame ed utilità rispetto allo scopo per il quale quel diritto è riconosciuto dal legislatore. Sul piano soggettivo è necessario un elemento psicologico, di natura intenzionale o dolosa, che parimenti deve essere accertato, sia pure mediante presunzioni semplici, dalle quali sia possibile individuare la finalità di pregiudicare interessi altrui“.
Inoltre la stessa pronuncia ha ribadito (al punto 3.4) “La necessità che il nesso causale fra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile sia valutato non soltanto in termini quantitativi, ma anche qualitativi e complessivamente in modo relativo, ossia tenendo conto del contesto e di tutte le circostanze del caso concreto, è stata da tempo affermata da questa Corte in materia di congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001 (Cass. n. 29062/2017; Cass. n. 13383/2017) e ha indotto a ritenere che il c.d. abuso del diritto sussista soltanto se quel nesso causale venga a mancare “del tutto” (Cass. n. 19580/2019)”.
Sulla base di tali principi la S.C. precisava che “deve riconoscersi che il “fatto” disciplinare contestato non esiste né sul piano oggettivo e tanto meno su quello soggettivo, non avendo voluto il lavoratore e commettere alcun abuso ossia distorcere per finalità vietate l’uso del congedo accordatogli dall’ordinamento. Si tratta quindi – come rilevato dalla Corte di appello – di un fatto privo di rilevanza giuridica perché non è antigiuridico, né idoneo ad incidere sul rapporto fiduciario e a produrre effetti sul piano disciplinare (Cass. 12174/2019).”