La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 2299 depositata il 22 gennaio 2020 intervenendo in tema di sequestro preventivo per reati tributari ah riaffermato che “il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di “sgravio” da parte dell’Amministrazione finanziaria”
La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una sas in liquidazione accusato di numerosi reati tributari ed a seguito di tale procedimento veniva emesso nei confronti della società un provvedimento di sequestro preventivo. Avverso il provvedimento di sequestro preventivo veniva proposto ricorso in Tribunale. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso affermando che non vincolante il fatto che la Commissione tributaria regionale avesse annullato tutti i provvedimenti con i quali era stato accertato l’ammontare delle imposte in ipotesi fraudolentemente evase. Avverso la decisione veniva proposto ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini nell’accogliere il ricorso ha precisato che “il Tribunale di Napoli ha del tutto omesso di precisare, in tale senso motivando in maniera largamente deficitaria del provvedimento emesso, le ragioni per le quali nel caso in esame gli esiti dei giudizi tributari che hanno condotto all’annullamento degli avvisi di accertamento emessi a carico dell’attuale ricorrente – cui ha peraltro fatto seguito l’adozione, senza neppure che si sia reso necessario il preventivo avallo della definitività delle decisioni in tal modo assunte, dei provvedimenti di sgravio tributario, tali da far considerare al momento inesistente l’obbligazione tributaria al cui adempimento la I. sas si sarebbe sottratta – non possano costituire (a causa delle ragioni, indicate in termini del tutto sommari dal giudice della ordinanza impugnata, che hanno condotto alla loro emissione) un elemento atto a far dubitare della perdurante sussistenza di un illecito profitto in capo alla attuale ricorrente.”
Quindi per i giudici di legittimità non è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, qualora la sentenza anche non definitiva della commissione tributaria ha integralmente annullato il debito erariale. Mancando la pretesa tributaria risulta assente il profitto confiscabile.