Ha seguito di un interpello richiesto da una società olandese l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 95/E del 16 dicembre 2013, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del “bollino compenetrativo” sulle polizze assicurative commercializzate nel nostro Paese. La risposta a tele interpello chiarisce che non vi è nessun “bollino compenetrativo” su polizze, quietanze e altri documenti assicurativi. La norma che aveva introdotto l’obbligo per le compagnie di assicurazione di apporre un “proprio bollo speciale” su avvisi o cartelli da affiggere al pubblico e su tutti gli atti in cui “la tassa di bollo è compenetrata in quella d’assicurazione” è stata abrogata.
Il richiamato “bollino compenetrativo” trova le origini in una disposizione del regio decreto n. 69 del 1896, secondo la quale le società o compagnie di assicurazioni dovevano apporre un bollo speciale, ad inchiostro o a secco, su ciascun foglio degli “scritti od atti per i quali […] la tassa di bollo è compenetrata in quella d’assicurazione”. Il “bollino”, rilasciato dall’ufficio demaniale competente dietro domanda, alla quale andava allegato anche il deposito dell’impronta, indicava il nome e la sede della società, la denominazione e la sede dell’ufficio presso il quale veniva pagata la tassa di assicurazione compensativa del bollo.
Vine ricordata dall’Agenzia delle Entrate la norma che ha istituito l’imposta sulle assicurazioni (articolo 16 della Legge 1216/1961) in base alla quale per i contratti assicurativi e gli atti a essi inerenti, in quanto “assorbiti” dallo stesso tributo sopraindicato. Inoltre si evidenzia che il regio decreto 69/1896, che prescriveva l’obbligatoria apposizione del “bollino compenetrativo” sui documenti delle polizze assicurative, è stato abrogato dalla legge 212/2010. Oggi, l’adempimento non esiste più, restando comunque valido il principio in base al quale i contratti assoggettati all’imposta sulle assicurazioni non scontano né registro ne bollo.
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