Per il pagamento dell’IMU e della TASI il termine per il versamento della prima rata o unica rata è il 18 giugno 2018, (la scadenza naturale è il 16 giugno che cade di sabato per cui viene spostato il termine al primo giorno non festivo). Il pagamento va eseguito per entrambe le imposte utilizzando il modello F24.
L’IMU e la TASI colpisce chiunque possieda immobili, salvo quelli per i quali sono previste delle specifiche cause di esclusione o esenzione da parte del Comune stesso. Le scadenze per l’anno 2018 sono di seguito indicate:
- Acconto IMU-TASI 2018: da versare entro il 18 giugno 2018;
- Unica rata IMU-TASI 2018: entro il 18 giugno;
- Saldo IMU TASI 2018: entro il 17 dicembre va versato il secondo acconto e conguaglio TASI e IMU.
Per i codici tributi consulta la Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 con cui sono stati istituiti i relativi codici tributi da utilizzare nel modello F24 per il versamento
Imposta Municipale Unica (IMU)
Tassa Servizi Indivisibili (TASI)
Calcolo dell’IMU e TASI
Il calcolo dell’importo dell’acconto da versare va eseguito, ai sensi dell’articolo 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011, sulla base dell’aliquota e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Per il saldo il calcolo va eseguito sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. Se il Comune non esegue tale pubblicazione nel termine statuito si applicano le aliquote e detrazione dell’anno precedente.
La base imponibile dell’IMU e della TASI viene determinata applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% ed l’importo ottenuto va moltiplicato per un coefficiente. Il coefficiente varia a secondo delle categorie catastali e che di seguito si riportano:
- 160 per il gruppo catastale A e le categorie catastali C2, C6 e C7 con esclusione della categoria A10
- 140 per il gruppo catastale B e le categorie C3, C4 e C5
- 80 per le categorie catastali A/10 e D/5
- 65 per il gruppo catastale D, ad eccezione della D5
- 55 per la categoria C1
Al valore ottenuto si applicano le aliquote decise dai diversi comuni che possono variare dallo 0,2% allo 0,6% per la prima casa di lusso, dallo 0,46% all’1,06% per gli altri immobili e dallo 0,4% allo 0,76% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’Ires e degli immobili locati. Tutte le aliquote IMU fissate dai Comuni, sono visualizzabili sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per i seguenti coefficienti: 110 per i terreni detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e 130 in tutti gli altri casi.
Per la determinazione dell’IMU da pagare occorre prendere in considerazione anche:
- percentuale di possesso;
- mesi di possesso nell’anno.
Per casa di lusso sono gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’abitazione principale di lusso beneficia della detrazione d’imposta pari a 200 euro.
Nella diversa ipotesi in cui i coniugi hanno stabilito la residenza in immobili siti in comuni diversi, In tale ipotesi il Ministero dell’Economia e Finanze con la risposta del 20 gennaio 2014 ha affermato che l’esenzione IMU si applica per entrambi gli immobili se i coniugi hanno stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi
Oltre alla prima casa (immobile adibito ad abitazione principale e assimilati) sono parimenti escluse, in quanto equiparate all’abitazione principale:
- le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- i fabbricati destinati ad alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata ad uno dei due coniugi, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato dal personale Forze armate, polizia, militari, vigili del fuoco e personale con carriera prefettizia, per il quale non è richiesta come condizione, la dimora abituale e della residenza anagrafica;
- per i cittadini Italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE la sola ed unica unità immobiliare ad uso abitativo da A1 a A9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e titolari di pensioni nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non sia affittata o concessa in comodato d’uso e relative pertinenze.
- la sola unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili residenti presso un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non sia locata.
IMU
Esenzione dall’IMU
La normativa IMU prevede l’esenzione per tutte le prime case non di lusso e relative pertinenze, i fabbricati rurali strumentali ed i terreni nei comuni montani.
In particolare sono esenti:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (quali stazioni, ponti, fari etc.);
- fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (quali musei, biblioteche, archivi etc.);
- fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- ai sensi dell’art. 9 comma 3bis del D.L. 557/93 i fabbricati rurali strumentali, necessari allo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
- immobili merce, ossia quelli destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. L’esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati;
- immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
- assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
- dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
- fabbricati colpiti dagli eventi sismici:
- del 2009 dell’Abruzzo (l’esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità);
- del 2012 dell’Emilia, Veneto e Lombardia (l’esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.20172);
- del 24.08.2016 dell’Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (l’esenzione opera a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione/agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2020).
Per quanto riguarda i terreni agricoli, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’esenzione per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Inoltre sono esenti in base ai criteri della C.M. n. 9/1993 anche i terreni agricoli situati in area di montagna o collina.
I parametri per determinare se un terreno ricade in un area di montagna o collina sono statuiti dalla Circolare Ministeriale n. 9 del 1993, che suddivide i terreni secondo questi parametri:
- quelli in cui, accanto al comune, non è riportata alcuna annotazione, sono esenti completamente;
- quelli in cui, accanto al comune, è riportata l’annotazione “parzialmente delimitato”, con la sigla “PD”, l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.
Sono poi esenti Imu anche i terreni:
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;
- ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015).
Legge di stabilità 2016 ha disposto la riduzione della base imponibile IMU del 50% per gli immobili concessi in comodato ad un parente in linea retta (figlio o genitore).
Soggetti obbligati al pagamento
Sono obbligati al pagamento dell’IMU tutti i soggetti i quali possiedono un immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale:
- usufrutto;
- comodato d’uso;
- abitazione;
- enfiteusi;
- superficie
TASI
Sono esentati dal pagamento della Tasi inoltre anche gli immobili che:
- sono di proprietà indivisa di cooperative edilizie e che sono abitazione principale dei soci;
- sono stati individuati come alloggi sociali;
- figurano come dimora coniugale assegnata dalla sentenza del giudice in caso di divorzio o separazione;
- sono proprietà delle forze armate e che non siano locati;
- sono di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, non essendo locati (assimilazione ad abitazione principale è una facoltà e non un obbligo dei singoli Comuni)
Inoltre, a differenza dell’IMU, la Tasi non si applica ai terreni agricoli i cui proprietari quindi non si dovranno preoccupare né delle scadenze, né del calcolo di questa imposta.
La Legge di stabilità 2016 ha modificato la normativa sulla TASI operando stabilendo che:
- se l’unità immobiliare è affittata da un locatore che la ha adibita ad abitazione principale, la TASI va pagata interamente dal proprietario dell’immobile;
- se l’unità immobiliare non è stata adibita ad abitazione principale, la TASI va ripartita in una quota per l’inquilino ed una per il proprietario.
Riduzione della TASI
La normativa sulla TASI prevede una serie di riduzione. Qualora l’immobile sia concesso in comodato d’uso a titolo gratuito ad un parente di primo grado in linea retta in questi casi potrà però essere oggetto di una agevolazione con una riduzione del 50% della base imponibile.
Mentre per le unità immobiliari concesse con contratti di locazione è data la possibilità di uno sgravio al 75% solo in tre casi:
- locazione a studenti universitari all’interno di una durata da 6 mesi a 3 anni;
- contratti agevolati con durata di 3 anni più 2 di rinnovo;
- contratti transitori da 1 a 18 mesi ma solo se vengono stipulati in comuni dove il tassa è fissata dagli Accordi territoriali
TASI ed inquilini non Residenti
Nei casi in cui l’unità immobiliare sia stata concessa in locazione ad uso abitativo al conduttore che non stabilisce la residenza nell’immobile locato l’inquilino è tenuto al pagamento della TASI nella misura massima del 30% dell’imposta calcolata.
TASI ed inquilini Residenti
Qualora nell’immobile concesso in locazione il conduttore stabilisca la propria abitazione principale, effettuando il cambio di residenza, presso la Legge di Stabilità 2016 ha statuito che la TASI sia a completo carico del proprietario. La predetta agevolazione è esclusa per:
- le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale A1
- le unità della categoria A8
- gli immobili nella categoria A9
TASI ed inquilini con Contratti di Locazione cd. brevi
Nei casi di stipulazione dei cosiddetti contratti di locazione di breve periodo inferiore a 6 mesi in un anno, la TASI è completamente a carico del proprietario. Per durata superiore ai sei mesi il conduttore sarà chiamato a partecipare con una quota sulla TASI da versare.
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