La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27022 depositata il 21 settembre 2023, intervenuta in tema di IMU, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… in tema d’ICI, l’omessa denuncia dell’immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta, non solo, per il versamento dell’imposta, ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d. lgs. n. 472 del 1997 (Cass. Sez.5, n. 18230/2016, Rv. 641050 – 01).
Da tale principio deriva che non può essere sanzionato l’omesso versamento nell’ipotesi in cui è stata sanzionata l’omessa dichiarazione, in quanto la sanzione prevista per quest’ultima omissione è comprensiva dell’omesso versamento. E’ evidente, infatti, che non essendoci stata dichiarazione non c’è stato neanche versamento.
Deriva, inoltre, che le omesse dichiarazioni per anni successivi integrano autonome violazione, ma essendo della medesima indole, per esse trova applicazione il principio di favore del cumulo giuridico e, pertanto vanno poste in continuazione applicando la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d. lgs. n. 472 del 1997. …”
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui veniva notificato, dal Comune, un avviso di accertamento riguardante l’omesso versamento per vari anni, oltre sanzioni e interessi. Avverso tale atto impositivo la società contribuente proponeva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure rigettavano il ricorso. La società avverso la sentenza di primo grado proponeva appello. I giudici di appello confermavano la sentenza impugnata. Avverso la sentenza di appello la società proponeva ricorso in cassazione fondato su su cinque motivi e deposita memoria, il controricorrente si costituisce con controricorso.
Gli Ermellini accoglievano il quinto motivo di impugnazione e rigettavano gli altri.
I giudici hanno accolto la doglianza in riferimento alla contestata mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni inerenti alla medesima violazione. Infatti per la Suprema Corte nell’ipotesi in cui il contribuente abbia omesso la presentazione, per più annualità, della dichiarazione, lo stesso non può essere assoggetto ripetutamente alla stessa sanzione, per cui trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione, sancito dall’articolo 12 del decreto legislativo 472/1997. Tale principio trova applicazione anche per la Tarsu, Tari, o relati va ad altri tributi locali.
In particolare hanno respinto la doglianza riguardante la qualificazione delle aree come edificabili. Il Supremo consensso sul tema ha ribadito che “… in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), è legittimo l’avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Cass., Sez. 6 – 5, n. 15312/2018, Rv. 649233 – 01, Sez. 5, n. 5068/2015, Rv. 635340 – 01).
In relazione, poi, alla valutazione concernente l’edificabilità, si ricorda il principio generale in materia, secondo cui, in tema di ICI, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, fermo restando che l’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone di tener conto, in concreto, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio (Cass. Sez. U, n. 25506 del 30/11/2006, Rv. 593375 – 01, Sez. 6 – 5, n. 9202/2019, Rv. 653725, Sez. 5, n. 6702/2020, Rv. 657450 – 01). …”.
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