Per terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) non vi è alcun obbligo della presentazione della Dichiarazione IMU con scadenza il 30 giugno 2017 per i quali la previsione della legge di stabilità 2016 aveva disposto dall’anno 2016 l’esenzione IMU. E’ l’Agenzia delle Entrate ha chiarirlo con la risoluzione n. 3 del 16 giugno 2017 con cui in merito alla sussistenza dell’obbligo dichiarativo da assolvere, in materia di imposta municipale propria (IMU), entro il 30 giugno 2017, con particolare riferimento ai terreni agricoli, che risultano già posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
Nella risoluzione del Dipartimento delle Finanze si evidenzia che l’art. 1, commi 10 e 13 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha abrogato con effetto dal 1° gennaio 2016 la cosiddetta “franchigia” prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis del DL n. 201/2011 conv. L. n. 214/2011) ed ha introdotto l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. h) del DLgs. n. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina) sulla base dei criteri individuati nella C.M. n. 9/249 del 14 giugno 1993 (recante l’elenco dei Comuni, suddivisi per Provincia di appartenenza, sui cui territori i terreni agricoli erano parzialmente o totalmente esenti dall’ICI).
L’articolo 1 comma 13 della legge 208/2015 ha abrogato i commi da 1 a 9-bis del DL n. 4/2015 (conv. L. n. 34/2015) e ha introdotto l’esenzione ai fini dell’IMU dei terreni agricoli se sussistono le seguenti condizioni:
– posseduti e condotti dai CD e dagli IAP (persone fisiche e società) iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
– ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002);
– a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Per cui risulta evidente che non rientrano dunque le variazioni legate ai mutamenti delle qualifiche di CD e di IAP, che potrebbero risultare immutate rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate.
L’articolo 13 comma 12-ter del D.L. n. 201/2011 che prevede l’obbligo dichiarativo ai fini dell’IMU ha anche previsto che i soggetti passivi sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e la dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso importo dell’imposta. Si è esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione anche nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta siano conosciuti o conoscibili dal Comune.
Nel paragrafo 1.3, relativo ai casi in cui vige l’obbligo dichiarativo, delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU viene espressamente indicato che l’obbligo dichiarativo sorge soltanto nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono comunque conoscibili dal Comune.
In merito all’obbligo dichiarativo il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 2 del 18 gennaio 2013, ha chiarito che “le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto” alla qualifica di CD e IAP. Per cui , secondo il Dipartimento delle Finanze, per coloro che avevano già dichiarato la propria condizione soggettiva ai fini dell’ICI, detti soggetti, nell’ipotesi di persistenza della condizione in vigenza dell’IMU, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU, dal momento che il Comune è già in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge (franchigia, riduzioni d’imposta, moltiplicatore ridotto e finzione giuridica).
Perciò, conclude il Dipartimento, anche per la fattispecie prospettata (esenzione IMU per terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP) non va presentata alcuna dichiarazione, dato che in sostanza il legislatore ha trasformato il trattamento di favore fiscale dal regime di riduzione a quello di esenzione.
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