La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 27404 depositata il 10 luglio 2024, intervenendo in tema determinazione dell’importo per il sequestro preventivo per equivalente, ha ribadito il principio secondo cui “… in tema di reati tributari il profitto di delitti consistenti nell’evasione dell’imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende anche le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione (tra le altre, Sez. 3, n. 17535 del 6/2/2019, Antonelli, Rv. 275445; Sez. 3, n. 28047 del 20/1/2017, Giani, Rv. 270429). …”

La vicenda ha riguardato un commercialista, accusato dei reati per plurime violazioni del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ed alla violazione dell’art. 494 cod. pen. Il Tribunale riconosceva l’imputato colpevole dei reati ascritti. Il professionista avverso la decisione di primo grado proponeva appello. La Corte territoriale riformava parzialmente la sentenza impugnata. L’imputato proponeva ricorso in cassazione fondato su otto motivi.

I giudici di legittimità annullavano senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla inclusione della voce delle sanzioni nell’ammontare della confisca e rinvia ad altra sezione della Corte di appello.

Gli Ermellini evidenziano la differenza tra l’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 rispetto all’antecedente di cui all’art. 97, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ribadendo “… il principio per cui, in tema di reati tributari, la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 11 in oggetto è diversa rispetto all’omologa fattispecie, oggi abrogata, di cui all’art. 97, comma sesto, citato, in quanto, a fronte della medesimezza sia dell’elemento soggettivo costituito dal fine di evasione ed integrante il dolo specifico, che della condotta materiale rappresentata dall’attività fraudolenta, la nuova fattispecie, da un lato, non richiede il presupposto materiale prima previsto dall’abrogata disposizione, ossia che l’amministrazione tributaria abbia già compiuto un’attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall’altro, non richiede l’evento che, nella previgente disposizione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossia la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva (tra le molte, Sez. 3, n. 14720 del 6/3/2008, PM/Giglia, Rv. 239971. Successivamente, tra le non massimate, Sez. 3, n. 19603 del 21/4/2023, Tursi; Sez. 7, n. 41484 del 30/9/2022, Pino). …”

Il Supremo consesso ha confermato quanto dai giudici di merito è stato ribadito   “… (con 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei, Rv. 256376; Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass., Rv. 266771) che, al fine della configurabilità del reato, non è più necessario l’effettivo avvio di un qualsiasi accertamento fiscale, essendo ora sufficiente che l’azione sia idonea a rendere inefficace l’esecuzione esattoriale, configurandosi dunque l’illecito penale in termini di reato di pericolo concreto (sul punto cfr. Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2006, Pass., Rv. 266771), integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei – secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell’erario – a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, F., Rv. 274066). Poiché il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo, per il quale non rileva l’avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali, per la sua configurabilità è dunque richiesta soltanto l’esistenza di un credito erariale relativo, per capitale, interessi e sanzioni, a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente (Sez. 3, n. 37178 del 30/09/2020, Pisciottano, Rv. 280449; Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021, Filip, Rv. 281329, secondo cui è sufficiente, quale presupposto del reato, l’esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l’Amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiore alla soglia di punibilità); senza che, pertanto, sia necessaria la effettiva conoscenza, da parte dell’imputato, dell’esatto importo dovuto all’Erario, come invece sostenuto nel ricorso. …”