La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 12629 depositata il 22 aprile 2020 intervenendo in tema di reato di cui all’art. 2, comma 1-bis della legge 638/1983 ha ribadito che “il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare”
La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società che era stato accusato del reato di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, di cui al comma 1-bis dell’articolo 2 della legge n. 638/1983. Il mancato pagamento dei contributi era dipeso da una grave crisi di liquidità derivante dall’improvvisa decisione del nuovo direttore dell’istituto di credito di revocare l’affidamento. Il Tribunale condannava l’amministratore per il reato ascrittogli. Avverso la decisione di primo grado l’imputato proponeva ricorso alla Corte di Appello. I giudici di secondo grado confermarono la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza l’accusato proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile. Per i giudici del palazzaccio “lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all’Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono, del resto, parte e che perciò quando l’imprenditore, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l’assenza dell’elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo generico.”
Pertanto, per i giudici di legittimità, va condannato per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali l’imprenditore a cui sia stato revocato dalla banca improvvisamente i fidi.
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