La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18806 del 07 agosto 2013 interviene in tema di infortunio e relativo risarcimento affermando che il risarcimento per il dipendente infortunato se non distinto fra danno biologico e morale i criteri di equa valutazione del danno per mancare sul punto una valida e congrua giustificazione. Insufficiente la motivazione quando manca un esame separato delle due voci con i criteri di quantificazione delle lesioni patite dal lavoratore.
La vicenda ha riguardato un lavoratore che ha subito un infortunio consistito in una lesione alla colonna vertebrale e conseguente invalidità nella misura del 14-15% dovuto allo spostamento manuale di una paziente non autosufficiente. Il lavoratore citava in giudizio il datore di lavoro per la richiesta di risarcimento danni inerente l’evento occorsogli. Il Tribunale adito respingeva la richiesta del ricorrente.
Avverso la decisione del giudice di prime cure il dipendente ricorreva alla Corte di Appello che in riforma della sentenza del Tribunale condannava la società datrice di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore. Le motivazioni del giudice di appello in riferimento a tale pronuncia si sono basate sulla consulenza tecnica d’ufficio che ha accertato il rischio professionale insito nelle mansioni di infermiera svolte dalla ricorrente, e la necessità di controlli periodici sull’idoneità fisica a svolgere tali mansioni; inoltre la stessa Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. non essendo, fra l’altro, tenuta la lavoratrice ad informare il datore di lavoro sulle sue condizioni di salute dovendo il datore stesso provvedere ad accertarne l’idoneità suddetta.
La parte soccombente ricorreva alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza basando il ricorso su tre motivi.
Gli Ermellini dopo aver dichiarato inammissibili i primi due motivi accolgono, ritenendolo fondato, il terzo motivo affermando che la “liquidazione del danno biologico e di quello morale è stata infatti operata senza alcun valido riferimento agli elementi giustificativi della somma liquidata. Ed infatti appare del tutto generico nella sentenza impugnata il richiamo ai criteri di equa valutazione del danno per mancare sul punto una valida e congrua giustificazione, per non essere tale quella che ha portato ad una valutazione globale dei danni subiti dalla (biologico e morale), perché in tal modo si è trascurato un doveroso e separato esame volto a quantificare in modo distinto ciascuna tipologia di danno ed ad individuare per ciascuna di essa i criteri di quantificazione del pregiudizio subito dalla lavoratrice.”
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