La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – con l’ordinanza n. 16153 depositata il 16 giugno 2025, intervenendo in tema di interposizione illecita di manodopera e licenziamento, ha riaffermato il principio secondo cui “si configura intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 23215 del 2022; n. 15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n. 10057 del 2016; n. 7820 del 2013).”
Per cui a parere di chi scrive, come da costante orientamento giurisdizionale espresso in numerosi precedenti, si configura, quindi, intermediazione illecita quando l’appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa mantenendo per sé soltanto funzioni di natura amministrativa (pagamenti, ferie, contributi), senza assumere un’effettiva organizzazione della prestazione né rischi imprenditoriali.
I giudici di legittimità hanno precisato che “il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l’appaltatore, in relazione alle peculiarità dell’opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell’utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall’altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell’appalto lecito che sia l’appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale.”
Elementi essenziali del principio giurisprudenziale consolidato
Il Supremo consesso con l’ordinanza in commento conferma il consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1 L. n. 1369/1960, per qualificare un appalto come genuino sono necessari due requisiti sinergici:
autonoma organizzazione da parte dell’appaltatore dei mezzi, delle risorse e dei lavoratori;
assunzione del rischio d’impresa, ossia effettiva responsabilità economica legata alla realizzazione del risultato.
In assenza di tali requisiti, l’appalto è vanificato e assume rilievo la ratio protettiva verso i lavoratori, che deve essere applicata anche in contesti con forte incidenza di lavoro manuale.
La criticità si verifica quando il contratto di appalto, formalmente legittimo, nasconde una somministrazione di fatto. Questo accade quando:
il personale dell’appaltatore è di fatto diretto e coordinato dal committente;
l’appaltatore non ha un proprio modello organizzativo e decisionale;
l’attività dell’appaltatore si riduce a una gestione amministrativa del personale, senza alcun potere gestionale.
Pertanto quando si concretizzano tali circostanze si concretizza l’intermediazione illecita di manodopera, vietata dall’art. 18 D.lgs. 276/2003, con gravi conseguenze sanzionatorie e la possibile riqualificazione del rapporto di lavoro in capo al committente.
Rapporto con la più recente giurisprudenza (ordinanze 8860/2025 e 3260/2025)
È interessante notare come la Cassazione sia costante nel confermare il principio di diritto, infatti anche con l’ordinanza n. 8860/2025 e confermato dalla n. 3260 del 9 febbraio 2025, l’appaltatore non può limitarsi a gestire la busta paga e le ferie, lasciando il committente piena direzione operativa. In tali casi, la Corte ricostituisce un rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e committente, nullificando il presunto appalto e attribuendo al committente la responsabilità propria di datore di lavoro nonché il ripristino del rapporto di lavoro medesimo.
Richiamo ai precedenti fondamentali della Cassazione
Cass. Sez. Lav., 28 giugno 2023, n. 18455: chiarito che, specialmente nell’ambito di appalti ad alta intensità di manodopera (“labour‑intensive”), è essenziale che l’appaltatore realizzi un risultato autonomo tramite potere direttivo sulla prestazione e gestione delle risorse umane.
Cass. Sez. Lav., 25 giugno 2020, n. 12551 e 10 giugno 2019, n. 15557: confermato che è irrilevante la sola selezione fiduciaria del personale: ciò che conta è chi esercita potere direttivo e gestione organizzativa.
Massime giurisprudenziali
I giudici di piazza Cavour evidenziano nell’ordinanza n. 16153/2025 le massime destinate ad orientare il contenzioso e la prassi:
Appalto genuino vs intermediazione: l’appalto è genuino solo se l’appaltatore assume rischi e poi organizza e dirige la prestazione professionalmente.
Onere della prova: nel caso in cui il committente contestasse il carattere genuino dell’appalto, l’onere di prova grava su di lui nel dimostrare che l’appaltatore non operava con effettiva autonomia imprenditoriale.
Tutela del lavoratore: qualora l’appalto sia privo dei requisiti richiesti, il rapporto viene riorientato verso la subordinazione nei confronti del committente, con conseguenti obblighi contributivi e diritti risarcitori per i lavoratori.
Nell’ordinanza n. 16153 del 2025 i giudici della Suprema Corte hanno confermato il principio di diritto riportato in numerose decisione della Corte tra cui si ricordano le seguenti:
Ordinanza n. 3260 del 9 febbraio 2025 (Cass. Sez. Lavoro)
“Si configura intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (…) senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.”
Ordinanza n. 8860 del 3 aprile 2025 (Cass. Sez. Lavoro)
“Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore‑datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa (…) ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.”
Ordinanza n. 12551 del 25 giugno 2020 (Cass. Sez. VI‑Lavoro)
“Affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi (…) è necessario verificare (…) che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa (…) ravvisandosi invece un’interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (…)”
Sentenza n. 23215 del 25 luglio 2022 (Cass. Sez. Lav.)
“Si configura intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa… senza organizzazione della stessa ma con mera gestione amministrativa.”
Sentenza n. 9231 del 6 aprile 2021 (Cass. Sez. Lav.)
“L’appalto è lecito purché (…) l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, non eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore…”
Sentenza n. 12413 del 11 maggio 2021 (Cass. Sez. Lav.)
“Non è sufficiente… che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore; occorre vedere se tali direttive siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro e manifestino una vigilanza e controllo effettivi nell’esecuzione della prestazione.”
Conclusioni e prospettive
In altri termini siamo di fronte a un’intermediazione illecita ogni volta che l’appaltatore si ‘svuota’ delle sue funzioni imprenditoriali, riducendosi a un mero fornitore di manodopera.
Gli Ermellini, riprendendo un filone interpretativo ormai granitico, con l’ordinanza n. 16153/2025 confermano l’indirizzo giurisprudenziale ormai costante, rafforzando la distinzione tra appalto autentico e illecita intermediazione. In un contesto nel quale le società appaltatrici svolgono prevalentemente funzioni amministrative, la tutela del lavoratore subordina resta essenziale. Per cui risulta determinante verificare chi gestisce concretamente l’organizzazione del lavoro e chi assume l’onere economico del risultato.
NOTE
Appalto (art. 1655 c.c. e art. 29, D.lgs. 276/2003)
Nel contratto di appalto, un soggetto (appaltatore) si obbliga a realizzare un’opera o un servizio in favore del committente, assumendosi il rischio d’impresa e organizzando autonomamente i mezzi, le risorse e il personale necessario. La prestazione lavorativa è uno strumento funzionale al raggiungimento di un risultato produttivo autonomo.
Caratteristiche fondamentali dell’appalto genuino:
L’appaltatore esercita un effettivo potere organizzativo e direttivo sui lavoratori.
Vi è un’organizzazione autonoma dei mezzi e delle modalità di esecuzione del servizio.
L’appaltatore assume il rischio economico legato alla realizzazione dell’opera.
I lavoratori restano formalmente e sostanzialmente alle dipendenze dell’appaltatore.
Somministrazione di lavoro (artt. 30-40 D.lgs. 81/2015)
Nella somministrazione, invece, un soggetto autorizzato (agenzia per il lavoro) fornisce forza lavoro a un utilizzatore, il quale esercita direttamente i poteri direttivi e disciplinari sui lavoratori somministrati. In questo caso, la società somministratrice non realizza un risultato o un servizio autonomo: “presta” lavoratori, che operano per l’utilizzatore sotto la sua vigilanza e organizzazione.
Caratteristiche tipiche della somministrazione:
Il somministratore è un soggetto autorizzato dallo Stato.
L’utilizzatore esercita direttamente il potere direttivo sui lavoratori somministrati.
L’agenzia si limita alla gestione amministrativa (contratto, retribuzione, contributi).
Non vi è un risultato da conseguire, ma una mera messa a disposizione di manodopera.