La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42618 depositata il 19 ottobre 2023, intervenuta in tema di inutilizzabilità delle prove raccolte in presenza di reato, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… il momento a partire dal quale, nel corso di tale attività, sorge l’obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata (Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, Di Vico, Rv. 276679, fattispecie, in tema di verifica fiscale, di dichiarazioni etero accusatorie rese alla Guardia di Finanza dalla persona soggetta all’accertamento amministrativo senza l’osservanza degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. ritenute utilizzabili nel processo penale perché, al momento in cui erano state rese, non risultava ancora accertato il superamento della soglia di punibilità del reato tributario; in termini Sez. Un., 28/11/2004, n. 45477, Raineri, Rv 220291; Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246599; Sez. 2, 13/12/2005, n. 2601, Cacace, Rv. 233330). …”
La vicenda ha riguardato il socio accomandatario e socio di una s.a.s., che a seguito del fallimento della società venne accusato per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta di operazioni dolose. Il Tribunale condannava per i reati ascritti, l’amministrato e socio della s.a.s., La condanna veniva confermata anche dalla Corte di Appello. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso.
I giudici di legittimità precisano che “… la circostanza che l’inutilizzabilità viene fatta valere oggi per il diverso reato di bancarotta, comunque sarebbe stato onere del ricorrente – pena la genericità del ricorso – precisare e documentare che si trattasse di un’indagine svolta nell’ambito di un procedimento penale ovvero, in caso negativo, che almeno, quando furono effettuate le copie informatiche, fossero già emersi gli indicatori quantomeno del reato oggi prescritto. E’ principio pacifico, infatti, che, quando, con il ricorso per cassazione, si lamenti, come nella specie, l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve allegare, a pena di inammissibilità per aspecificità, il fatto da cui trae la sanzione processuale (Sez. 3, Di vico, cit., in motivazione, in linea con Sezioni Unite Fruci, cit.). …”
Pertanto sulla base dell’art. 220 d.a. cod. proc. pen. quando, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale devono essere compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice.
Inoltre il Supremo consesso ha “… ricordato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416) secondo cui, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (in termini, Sez. 6 , n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, Rv. 254108). …”