La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18457 depositata il 2 luglio 2017 intervenendo in tema di rimborso IRAP  ha stabilito che qualora il professionista è anche rappresentante legale dello studio associato, egli è sempre tenuto a versare l’Irap, senza che rilevi l’accertamento dell’autonoma organizzazione né la circostanza che l’apporto del collega alla sua attività sia praticamente nullo.

La vicenda ha riguardato un commercialista legale rappresentante dello studio associato il quale aveva presentato una istanza di rimborso dell’IRAP versata. L’Agenzia delle Entrate emette un provvedimento di diniego. Il professionista propone ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso il rifiuto del Fisco. I giudici della CTP rigettavano le doglianze del ricorrente. Il contribuente impugnava la decisione di primo grado con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la legittimità del rifiuto al rimborso.

Il contribuente avverso la sentenza di appello propose ricorso in cassazione fondato su sei motivi. In particolare riteneva che i giudici distrettuali aveva erroneamente valorizzato, nella verifica della sussistenza del presupposto impositivo, il solo fatto che i versamenti d’imposta erano stati effettuati in nome e per conto dell’associazione professionale, senza attribuire rilevanza al fatto che, nonostante l’esercizio in forma associata della professione e nonostante i versamenti fossero stati eseguiti sotto la denominazione dell’associazione, nessun beneficio, in termini di migliore organizzazione del lavoro e di incremento delle potenzialità reddituali del contribuente, era conseguito dall’appartenenza alla predetta associazione.

Gli Ermellini accolgono solo il quarto ed il quinto motivo. I giudici di legittimità confermano sostanzialmente in merito alla rifiuto del rimborso quanto deciso dalla CTR e riaffermando il principio di diritto secondo cui il  “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’‘esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

Il predetto principio affermato riguardo a società semplice esercente attività di amministratore condominiale è certamente estensibile, per i giudici del palazzaccio come espressamente indicato nella motivazione della sentenza, anche all’ipotesi di esercizio in forma associata di attività libero professionale, in particolare, di quella forense.