La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7253 del 22 marzo 2017 intervenendo in tema di assoggettabilità ad IRAP ha statuito che non è sufficiente che il professionista si avvalga di una struttura organizzata, occorrendo anche che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al professionista medesimo, non solo ai fini operativi, ma anche sotto i profili organizzativi.
La vicenda ha riguardato un medico analista, senza una propria struttura, realizza un reddito elevato, avvalendosi, per le analisi, di attrezzature anche costose di un laboratorio che configurano senz’altro un elemento organizzativo suscettibile di potenziarne l’attività, il quale aveva presentato domanda di rimborso per l’IRAP pagata per carenza del presupposto impositivo.
Avverso il silenzio-rifiuto il contribuente proponeva alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici della CTP rigettavano il ricorso proposto dal professionista, la cui sentenza veniva confermata anche in Commissione Tributaria Regionale sulla base che il contribuente fosse soggetto ad IRAP, non avendo questi provato l’insussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.
Il medico impugnava la decisione di secondo grado con ricorso per cassazione per avere la C.T.R. ritenuto che sussistessero i presupposti per l’assoggettabilità del contribuente ad IRAP, nonostante dalla documentazione in atti emergesse che il professionista utilizzava beni strumentali assai limitati, oltre a non avvalersi di alcun collaboratore o dipendente e, deduce che erroneamente la C.T.R. aveva ascritto all’autonoma organizzazione del contribuente l’attività espletata dal laboratorio che forniva il servizio di analisi medico cliniche, essendosi il ricorrente limitato ad acquisire i risultati delle prestazioni commissionate, le quali restavano ascrivibili ad un soggetto terzo.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondati i motivi del ricorso annullando la sentenza impugnata per aver erroneamente attribuito al contribuente l’onere di “descrivere l’organizzazione della propria attività, le modalità di produzione del reddito”, considerato che “da una parte, fa ricorso continuo e sistematico ad un fornitore terzo, dall’altra la quota maggioritaria del reddito direttamente prodotto rende non sostenibile l’affermazione di totale inesistenza di una organizzazione autonoma, senza la quale non appare materialmente possibile effettuare l’ulteriore, maggioritario numero di analisi che costituisce la voce principale del reddito prodotto”.
Per i giudici di piazza Cavour è necessario che la correlazione organizzativa venga indagata nell’accertamento, e non che venga chiesto al contribuente di giustificare il rapporto con il centro di analisti. Per la Corte infatti “non è sufficiente che il professionista si avvalga di una struttura organizzata, occorrendo anche che questa struttura sia «autonoma», cioè faccia capo al professionista medesimo, non solo ai fini operativi, ma anche sotto i profili organizzativi (in termini, Cass. civ., sez. VI, 16-07-2015, n. 14878)”.
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