ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 25 settembre 2017, n. 8376
Art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 (conv. da L. n. 638/1983) – Nota di chiarimento a seguito della sentenza della Corte di Cassazione Sez. Pen. n. 39882 del 2017 del 29.08 – 04.09 del 2017
Con nota del 03.05.2016 prot. n. 9099, questa Direzione centrale, a seguito di un incontro tecnico con i rappresentanti dell’INPS e d’intesa con l’Ufficio legislativo, ha fornito chiarimenti circa l’individuazione del parametro annuo da cui, per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 8/2016, consegue la rilevanza penale dell’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983.
Com’è noto, infatti, l’illecito assume rilevanza penale solo laddove i versamenti omessi siano superiori all’importo annuo di euro 10.000. In proposito, la Corte di Cassazione con sentenza n. 39882/2017, ha chiarito che “la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo”.
Ne consegue che il personale ispettivo dovrà verificare l’eventuale omissione del versamento delle ritenute secondo il criterio della competenza contributiva cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).
Devono pertanto ritenersi superate, le indicazioni fornite sul punto con la citata nota.
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