La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 22608 depositata il 9 agosto 2024, intervenendo in tema di detraibilità IVA delle spese preparatorie, ha il principio secondo cui “ai fini IVA l’acquisizione della società target s’atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società bersaglio verrà esercitata. Il sostenimento di per sé, da parte della società veicolo, di spese di investimento orientate all’acquisizione delle partecipazioni azionarie fa di detto ente un soggetto passivo, ancorché i beni e servizi acquistati non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio.
Per il principio di neutralità immanente al regime dell’IVA le spese di investimento effettuate ai fini di un’operazione orientata all’esercizio finale dell’attività produttiva si iscrivono nel perimetro delle attività economiche. Non rileva, in altri termini, il momento in cui si realizzano le prime operazioni attive da parte di un ente, non potendosi ragionevolmente distinguere tra spese di investimento effettuate prima oppure in costanza dell’effettivo svolgimento dell’attività economica. “
La vicenda ha riguardato un’operazione di leveraged buy out attraverso la quale la controllante della Spa ricorrente aveva acquisito una società, denominata società “target”, attraverso il ricorso a finanziamenti bancari. La società nata come società veicolo circoscritta ad attività di possesso di azioni si estinse per incorporazione alla stessa Spa contribuente. La società veicolo non esercitò il diritto alla detrazione dell’IVA addebitata nelle fatture delle prestazioni consulenziali ricevute dai fornitori italiani, mentre con riferimento alle prestazioni rese in suo favore da fornitori dell’Unione e di paesi terzi, applicò il regime del reverse charge previsto dall’art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972. Successivamente alla fusione inversa presentò istanze di rimborso “atipico” ex art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, quale successore universale per incorporazione. L’Amministrazione finanziaria nego il rimborso. Tali dinieghi furono impugnati dalla società contribuente. I giudici tributari di primo grado accolsero con due sentenze di identico tenore. Gli appelli dell’Agenzia delle Entrate, previa riunione, sono stati rigettati dai giudici tributari di secondo grado. L’Amministrazione finanziaria, avverso la decisione di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso principale, dichiaravano assorbito il ricorso incidentale.
Gli Ermellini hanno ricordato ed evidenziato l’orientamento dei giudici unionali, i quali “Con la sentenza del 12 Novembre 2020 relativa alla causa C-42/19 (Sonaecom SGPS SA), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, riprendendo i principi espressi nella precedente sentenza del 17 Ottobre 2018 relativa alla causa C-249/17 (Ryanair Ltd), è intervenuta in materia di detraibilità dell’IVA per i c.d. “transaction cost” relativi ai servizi di consulenza ricevuti da una holding mista al fine di acquisire delle partecipazioni in una società. Nell’occasione il giudice unionale ha avuto significativamente modo di fornire alcune essenziali coordinate d’approccio. Segnatamente, è stato chiarito che “chiunque abbia l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato un soggetto passivo”. Più nello specifico, la soggettività passiva ai fini IVA, non riconducibile – secondo l’ottica della Corte eurounitaria – ad una holding “statica”, la cui mera attività consiste “nell’acquisizione di partecipazioni in società, senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione di queste ultime”, è, viceversa, ascrivibile ad una holding “mista”, ossia ad una società che, parallelamente alla sua attività di detenzione di partecipazioni, fornisce servizi ai soggetti controllati, esercitando proprio in ragione di ciò un’attività economica.
Nell’ottica della Corte di Giustizia UE, a norma della Sesta Direttiva, gli atti preparatori devono, in particolare, già ritenersi parte integrante delle attività economiche (sentenza del 29 febbraio 1996, INZO, C-110/94, EU:C:1996:67, punto 15 e giurisprudenza ivi citata), di talché chiunque abbia l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica ed effettui a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come un soggetto passivo (sentenze dell’8 giugno 2000, Breitsohl, C-400/98, EU:C:2000:304, punto 34, e del 14 marzo 2013, Ablessio, C-527/11, EU:C:2013:168, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Nel contesto delle operazioni di merger leveraged buy out, le SPV sono società costituite allo scopo assorbente della realizzazione dell’acquisizione (con indebitamento) di una società target e della successiva fusione della stessa, e svolgono quindi un’attività di natura preparatoria rispetto alla rilevazione del controllo della società-obiettivo e alla susseguente gestione della relativa azienda.
I costi sostenuti dalla società veicolo, benché anteriormente alla fusione non si risolvano in una interferenza diretta nella gestione societaria della controllata che implichi l’effettuazione di operazioni soggette a IVA, nondimeno appaiono intimamente preparatori dell’esercizio dell’attività economica e del suo rafforzamento. La società veicolo neocostituita sostiene i costi stessi con la finalità di utilizzare i beni o i servizi consulenziali acquistati per la prosecuzione dell’attività economica della società target, altrimenti non avrebbe neppure ragione di acquistarli. “
Per i giudici di piazza Cavour “Quand’anche manchi in capo alla società veicolo l’effettuazione di operazioni attive, nondimeno, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione Iva, va evidenziato come questa Corte abbia più volte, dal canto suo, precisato che, se, da un lato, in ordine agli acquisti di beni ed in generale alle operazioni passive occorre accertare, ai fini della detraibilità dell’imposta, che ricorra l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa, cioè il loro compimento in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, d’altro lato, non è richiesto, tuttavia, “il concreto esercizio dell’impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche nel caso di assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività meramente preparatorie” poiché “è inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perchè l’attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie” (Cass. n. 7344 del 2011; Cass. n. 1578 del 2015; Cass. n. 18475 del 2016; Cass. n. 23994 del 2018).
In ultima analisi, le attività preparatorie costituiscono pur sempre esercizio di un’attività economica e, conseguentemente, anche l’acquisto dei beni e dei servizi necessari alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività economica tipica dell’impresa possa concretamente iniziare devono considerarsi strumentali e inerenti allo svolgimento della futura attività economica.“