La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C‑794/23 depositata il 1° agosto 2025, ha stabilito che, in presenza di un’IVA erroneamente indicata in fattura nei confronti di consumatori finali (non‑taxables), non sussiste l’obbligo di versamento a patto che non vi sia alcun rischio di perdita di gettito erariale. Inoltre, la Corte ha chiarito che:
la nozione di “consumatore finale non legittimato alla detrazione” riguarda solo i soggetti esclusi dal diritto di detrazione, e non i taxables che per ragioni concrete non detraevano;
gli Stati membri possono adottare stime proporzionate per individuare le fatture “a rischio”, ma nel rispetto dei principi di proporzionalità, neutralità ed effettività, garantendo sempre il diritto di difesa.
Contesto normativo e precedenti giurisprudenziali
L’articolo 203 della Direttiva IVA (2006/112/CE) stabilisce che l’imposta sul valore aggiunto indicata in fattura è dovuta da chi la emette. Questa regola serve a prevenire che un destinatario – potenzialmente, un soggetto passivo – eserciti indebitamente il diritto di detrazione, provocando una perdita di gettito erariale.
Tuttavia, la Corte di giustizia UE ha introdotto una significativa attenuazione a questo principio nel caso C‑378/21 (8 dicembre 2022): la soglia dell’obbligo di versamento non scatta se l’IVA è stata indicata in maniera errata ma i destinatari sono esclusivamente consumatori finali, i quali non hanno diritto alla detrazione. In tal caso, non sussiste un rischio di perdita erariale, e l’imposta eccedente indicata non deve essere versata.
Fattispecie e profili decisionali
Nel caso C‑794/23, la vicenda ruota intorno alla società “P GmbH”, operante in Austria (“indoor playground”) che nel 2019 ha erroneamente indicato un’aliquota IVA del 20 % anziché del 13 % nelle fatture. Successivamente ha chiesto la rettifica in dichiarazione, negata dall’amministrazione fiscale. La questione è stata rimessa alla Corte UE con tre quesiti chiave:
L’art. 203 vieta di non versare l’IVA errata per fatture a consumatori finali, anche se il medesimo emittente ha emesso fatture errate verso soggetti passivi?
Come va inteso il concetto di “consumatore finale non legittimato alla detrazione”? Include anche soggetti passivi che in concreto non hanno esercitato il diritto di detrazione?
In caso di fatturazione semplificata, con masse di fatture indistinte, come identificare – anche con stime – quelle fatture che generano un rischio di perdita di gettito?
Principali indicazioni della Corte UE
La Corte ha risposto nei termini che seguono:
Prima questione: l’art. 203 non impone l’obbligo di versare l’IVA indebitamente indicata a non‑taxables, anche se altre fatture (ad altri destinatari) avevano lo stesso errore. L’assolvimento dell’imposta si limita alle sole fatture emesse a soggetti passivi.
Seconda questione: la nozione di “consumatore finale non legittimato alla detrazione” si riferisce esclusivamente a non‑taxable persons, e non comprende soggetti passivi che, in concreto, non abbiano potuto esercitare il diritto di detrazione.
Terza questione – stime e criteri:
Spetta agli Stati membri definire criteri per distinguere le fatture senza rischio di perdita dal resto, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Le autorità fiscali possono stimare la percentuale delle fatture “a rischio”, ma tale stima deve rispettare i principi di neutralità, proporzionalità, e garantire il diritto di difesa del contribuente.
La previsione legislativa e la sua applicazione non devono rendere impossibile esercitare il diritto di rettifica quando non vi è alcun rischio di perdita erariale.
Come criteri pratici, possono essere utilizzati la natura del servizio, la tipologia della clientela, dati statistici noti e un margine di sicurezza cautelativo, purché giustificato.
Nel procedimento concreto, una stima dello 0,5 % risulta non sproporzionata se coerente con la realtà fattuale, ed è possibile ricorrere a quantomeno un campione casuale per supportare l’analisi.
Implicazioni pratiche per il sistema fiscale
Rettifica e rimborso IVA eccedente
Un operatore che abbia esposto in fattura un’IVA indebitamente elevata verso consumatori finali non è tenuto a versarla, se dimostra che non c’è alcun rischio di perdita per l’Erario.
Fatture miste e stima del rischio
Per casi in cui vi siano clienti sia consumatori finali sia soggetti passivi, il contribuente può richiedere la rettifica proporzionale. Spetta all’amministrazione – o in sede contenziosa – stimare le fatture a rischio in modo cautelativo, proporzionato e difendibile.
Principi guida
L’applicazione nazionale deve:
rispettare la neutralità fiscale (nessun onere permanente per l’imposta eccedente),
essere proporzionata (nessuna stima massima indiscriminata),
garantire l’efficacia del diritto di rettifica (tenuta pratica e non svuotata da oneri eccessivi),
e assicurare la pari tutela processuale rispetto a fattispecie equivalenti.
Precedenti della Cassazione in materia di IVA e indebito fiscale
Diverse pronunce nazionali seguono o integrano la logica della Corte UE, offrendo importanti coordinate interpretative:
a) Ordinanza n. 20585/2021
La Cassazione afferma che un rimborso IVA indebito equivale a un omesso versamento, determinando ritardo nell’incasso e dunque oggetto di sanzioni amministrative ex art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
b) Sentenza n. 14178/2019
Qualora un contribuente dichiari un credito IVA superiore al residuo, ma non ometta il versamento e agisca in buona fede, senza utilizzo del credito inesistente, non sussiste danno erariale concreto, dunque nessuna violazione tributaria Studio Cerbone.
c) Sentenza n. 10872/2019
La tardiva presentazione dell’istanza per compensazione infrannuale rende la compensazione indebita, equivalendo a un ritardato versamento, e comporta l’applicazione delle sanzioni previste.
d) Ordinanza n. 7154/2025
La mancanza di visto di conformità è qualificata come violazione meramente formale, inoffensiva, poiché non incide su base imponibile, imposta o versamento: non sanzionabile.
e) Sentenza n. 24777/2023
Affronta il diritto al rimborso dell’imposta corrisposta indebitamente: il cedente ha diritto al rimborso anche se ha recuperato l’eccedenza dal cessionario; la neutralità fiscale impone che la regolarizzazione avvenga senza dipendere dalla buona fede, purché sia eliminato completamente il rischio di perdita fiscale.
f) Sentenza n. 15211/2023
In caso di maggior pagamento, il contribuente può opporsi in sede contenziosa anche se non ha agito nei termini, e può chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento (art. 38 DPR 602/1973)
Conclusione
La sentenza C‑794/23 del 1° agosto 2025 segna un ulteriore passo nella giurisprudenza comunitaria verso un sistema fiscale più equo e aderente alla realtà operativa. L’IVA indebitamente indicata non deve essere versata se non sussiste un fondato rischio di perdita erariale, e la stima delle fatture “a rischio” deve fondarsi su criteri rigorosi e proporzionati. In questo modo, si rafforza il principio di neutralità dell’imposta senza penalizzare ingiustamente i contribuenti in buona fede.
In definitiva
Al contribuente in buona fede che abbia indicato IVA indebita verso consumatori finali: secondo la Corte UE e la Cassazione, non è tenuto a versarla se il rischio di danno erariale può essere eliminato o risulta inesistente.
Qualora vi sia un rischio concreto, o sia emerso un danno effettivo (anche transitorio), si configura l’obbligo di versamento e le eventuali sanzioni amministrative, conformemente all’ordinanza 20585/2021.
Effetti pratici: il contribuente può:
richiedere rimborso o nota di variazione (anche successivamente),
opporsi in giudizio per eliminare obblighi non dovuti,
utilizzare stime proporzionate se il rischio è potenziale ma commisurabile.