Nel consueto appuntamento organizzato da Il sole 24 ore (TELEFISCO 2013) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti operativi del nuovo regime dell’ Iva per Cassa in vigore dal 01 dicembre 2012. Esaminiamo di seguito questi chiarimenti.
Cessione del credito
Si chiarisce che la cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, non realizzi il presupposto dell’esigibilità dell’imposta. In tal senso l’incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l’onere di informarsi circa l’avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l’Iva relativa all’operazione originaria diventa esigibile e, quindi, deve essere inclusa nella relativa liquidazione di periodo. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l’Iva relativa all’operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.
Pagamento non in contanti
Si chiarisce che in caso di pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal denaro contante – ad esempio, mediante bonifico bancario – lo stesso si considera incassato nel momento in cui si consegue l’effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l’accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l’invio del documento contabile da parte della banca. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta «data disponibile», che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.
Note di variazione
Premesso che nel caso in cui, in pendenza del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, sia emessa una nota di variazione in aumento, anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’imposta l’anno decorre dalla effettuazione della originaria operazione. Sul punto si chiarisce che qualora la nota di variazione in aumento sia emessa dopo il decorso di un anno l’imposta va computata nella prima liquidazione utile. Con riguardo alle variazioni in diminuzione, la predetta circolare ha precisato che dette variazioni che intervengono prima che l’imposta diventi esigibile rettificano direttamente l’imposta originaria. Diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere computate nella prima liquidazione utile.
Operazioni internazionali
Si precisa che il regime dell’Iva per cassa si riferisce non alle singole operazioni, ma all’attività nel suo complesso, cioè all’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente. Di conseguenza, il differimento della detrazione dell’Iva al momento del pagamento del prezzo opera con riferimento a tutti gli acquisti, e cioè anche per quelli relativi ad operazioni attive escluse dall’Iva per cassa, a meno che queste ultime e i relativi acquisti costituiscano, ai sensi del citato art. 36, D.P.R. 633/1972, attività separate. Non è pertanto possibile gestire separatamente le operazioni attive/passive escluse dal regime Iva per cassa, qualora queste non possano configurare una attività separata ai sensi del citato art. 36.
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documentazione:
- legge 134/2012 decreto sviluppo 2.0;
- provvedimenti del D.M.E.F. del 11/10/2012:
- circolare n. 44E del 26/11/2012;
- provvedimento del direttore dell’Agenzia entrate del 21/11/2012
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