La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15654 depositata il 22 luglio 2020 è intervenuta sul tema della motivazione della cartella di pagamento ribadendo che la “cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione”
La vicenda ha riguardato una società per azione a cui veniva notificata una cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 a titolo di liquidazione delle imposte e degli interessi dovuti sulla base della stessa dichiarazione della società contribuente e il cui pagamento era stato omesso o ritardato.. Avverso tale atto impositivo la società contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure rigettarono il ricorso della contribuente. La società impugnava la decisione della CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accolsero parzialmente l’impugnazione limitatamente alla mancata motivazione circa il calcolo degli interessi. Avverso la detta sentenza propose ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Amministrazione finanziaria. In particolare è stato evidenziato che con la cartella di pagamento “l’Ufficio è nella condizione di formulare le proprie richieste in forza del semplice richiamo alla dichiarazione stessa, nonché agli specifici titoli afferenti le singole somme senza necessità di indicare ulteriormente i fatti costitutivi dell’obbligazione fiscale.
I giudici di legittimità hanno precisato che nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis citato, la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene per la prima volta a conoscenza della pretesa fiscale, è altrettanto indiscutibile che, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente nella propria dichiarazione, così come nell’ipotesi in cui vengano richiesti (anche) gli interessi e le sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.
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