La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 949 depositata il 10 gennaio 2024, intervenendo in tema di opposizione allo stato passivo, ha statuito che “… la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito; pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell’ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell’esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998).
Il tribunale, perciò, doveva considerare che le fatture accettate senza contestazioni, benché di formazione unilaterale, ben potevano costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l’esistenza del rapporto, ma anche l’effettiva esecuzione del servizio erano pacifiche fra le parti. …”
La vicenda ha riguardato una società per azione a cui il Giudice delegato, di una società in amministrazione straordinaria, non ammetteva in prededuzione allo stato passivo il credito vantato. La Spa proponeva opposizione al provvedimento del GD. Il Tribunale, confermava l’esclusione dal passivo, adito rilevava che la procedura non aveva contestato la stipula di contratti per la fornitura di servizi di ristorazione e l’effettiva esecuzione di tali servizi, limitandosi a eccepire l’assenza di prova in ordine all’entità delle prestazioni rese, inoltre che fosse priva di valore probatorio, al fine di suffragare le pretese creditorie dell’opponente, tutta la documentazione predisposta ed in particolare le fatture. La Spa avverso la decisione dei giudici di merito proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
I giudici di legittimità evidenziavano che “… Il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova; da ciò consegue che l’opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l’onere di dimostrare l’esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione (Cass. 5847/2021, Cass. 25584/2018).
Se anche nel giudizio di opposizione a stato passivo vale la regola prevista dall’art. 2697 cod. civ., secondo cui l’onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull’attore, allora il tribunale ha correttamente ritenuto che, pur essendo incontestati l’esistenza di due contratti per la fornitura di servizi di ristorazione a bordo dei voli operati da A. e il fatto che tali servizi fossero stati effettivamente resi, rimanesse a carico del creditore opponente l’onere di provare la consistenza di tali servizi e la conseguente entità del corrispettivo dovuto a tale titolo.
Ciò nondimeno, il giudizio complessivamente reso in merito all’inadeguato assolvimento di un simile onere probatorio omette di considerare la complessità della realtà processuale che il tribunale era chiamato ad apprezzare, con riferimento al contegno tenuto dall’amministrazione straordinaria nel contesto del giudizio di verifica e di opposizione. …”
Inoltre gli Ermellini precisano che “… La sottoscrizione di un atto concorre ad attribuire la paternità di esso al sottoscrivente, ma ciò non vuol dire che, mancando la sottoscrizione, l’atto non possa ritenersi scritto da chi ha omesso di apporvi la firma, quando non ne sia contestata la provenienza (Cass. 918/1962).
La mancata sottoscrizione degli ordini di prefatturazione da parte degli organi della procedura non aveva, quindi, valore determinante al fine di privare di valenza probatoria tali documenti, nel caso in cui non fosse stata posta in contestazione la provenienza dei medesimi dall’amministrazione straordinaria. …”
Per il Supremo consesso il tribunale, in presenza di una pluralità di atti del procedimento di liquidazione, non poteva limitarsi a una valutazione atomistica, in contraddizione con il riconoscimento della complessità del procedimento, ma doveva preoccuparsi della riconciliazione degli ordini di prefatturazione con i documenti a valle, verificando, in particolare, se i medesimi (di provenienza incontestata) trovassero corrispondenza nelle fatture (accettate).
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