La motivazione della decisione giudiziale non è un semplice ornamento formale, ma costituisce un pilastro fondamentale del sistema di giustizia: essa garantisce la trasparenza della decisione, la possibilità per le parti di comprendere le ragioni della decisione, e il controllo interno (in sede di appello) e l’azione di legittimità della Cassazione. In altri termini, la motivazione rende intellegibile l’“iter logico” seguito dal giudice dal momento dell’acquisizione delle prove alla determinazione finale.
Questo vincolo si radica anche nella Costituzione: l’art. 111, comma 6, Cost., garantisce il diritto alle motivazioni delle decisioni giurisdizionali, e l’art. 113 Cost. (nel sistema delle leggi del processo) non può essere ignorato. La Suprema Corte ha più volte affermato che l’obbligo motivazionale ha una dimensione costituzionalmente orientata: non si tratta solo di un onere codicistico, ma di una vera garanzia dell’«indirizzo al pubblico» e della “ragionevolezza” della decisione.
Nel nostro ordinamento, l’art. 132, co. 1 (rectius co. 2), n. 4, c.p.c. impone che la decisione “esponga concisamente i motivi in fatto e diritto”, e che “illustri le ragioni del convincimento” del giudice, ossia le ragioni per cui, partendo dalle risultanze probatorie, si è ritenuta fondata (o infondata) una determinata prospettazione delle parti.
È altresì pacifico che la motivazione deve consentire – sia al giudice che a terzi – di verificare se la decisione sia coerente con le allegazioni (e prove) delle parti: in altre parole, deve emergere che il giudice ha deciso “iuxta alligata et probata”.
Se il giudizio non risulta collegato logicamente alle premesse, oppure se il nesso argomentativo non è esplicitato, ci si trova di fronte a una motivazione “vuota”, che non assolva la sua funzione giustificatrice.
Nella giurisprudenza della Cassazione si sono di recente delineate tre categorie “estrema” di vizio motivazionale sancito con nullità:
la mancanza assoluta di motivazione, ovvero decisione priva di qualsiasi indicazione dei motivi;
la motivazione perplessa od obiettivamente incomprensibile, cioè quando le argomentazioni del giudice sono discordanti o contraddittorie in modo insanabile;
la motivazione meramente apparente, ossia quando, dietro la parvenza di spiegazione, non è possibile rinvenire il ragionamento necessario per verificare l’avvenuta connessione logica tra premesse e decisione definitiva.
In queste ipotesi estreme – le “forme gravi” del vizio motivazionale – la nullità è idonea a investire l’intero dispositivo della decisione (o quanto meno la parte motivata) e rende possibile l’annullamento della sentenza.
Con la riforma intervenuta col d.l. 83/2012 conv. in legge 134/2012, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha subìto un ridimensionamento dell’ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione non può più sindacare genericamente la “insufficienza” della motivazione, ma solo le palesi e macroscopiche distorsioni strutturali – in particolare i casi sopra descritti – purché emergenti dal testo della sentenza impugnata, senza ricostruzioni suppletive. Su questo punto la Cassazione ha affermato che il sindacato di legittimità sull’aspetto motivazionale è stato ridotto al “minimo costituzionale” purché l’art. 132 c.p.c. e i canoni costituzionali rimangano rispettati.
Il vizio di motivazione meramente apparente: profili e limiti
Il vizio di motivazione meramente apparente si colloca nella zona grigia tra una motivazione perfetta e una del tutto assente. Si ha motivazione meramente apparente quando il giudice “apparente motivazione” è solo di facciata, nel senso che, pur citando elementi (fatti, prove, norme), non espone un ragionamento che consenta di comprendere come si è giunti al risultato: manca la connessione logica esplicita tra le premesse assunte e la decisione adottata, o le argomentazioni non suffragano effettivamente la conclusione.
Il Supremo consesso, sezione lavoro, con l’Ordinanza n. 26611 depositata il 2 ottobre 2025 ha ribadito che il vizio in esame ricorre “allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione” (cfr. testo in Massima).
Va sottolineato che non ogni criticità motivazionale costituisce vizio annullabile: difetti di dettaglio, omissioni marginali o una motivazione che risulterebbe insufficiente solo se integrata da ricostruzioni esterne non sono in genere sindacabili. Dev’essere un vizio che si evidenzia “ex ipsa sententia”, cioè leggendo il corpo della sentenza impugnata.
In altri termini, l’ordinanza ribadisce che non è consentito al giudice della legittimità di “colmare” con interpretazioni della parte ricorrente le lacune logiche; se il testo della decisione non consente di cogliere il percorso argomentativo, il vizio è rilevante.
In particolare, la Corte precisa che la nullità per motivazione meramente apparente scatta non soltanto in casi in cui la motivazione produce un “contrast o irriducibile” tra affermazioni inconciliabili o una motivazione perplessa, ma anche quando la motivazione è soltanto “apparente” – cioè quando, pur essendovi una motivazione in forma grafica, essa non risponde alla funzione sostanziale di rendere trasparente il ragionamento.
Tuttavia, nella sua applicazione la Cassazione ha rigettato il motivo (nel caso concreto) perché ha ritenuto che la Corte territoriale avesse “specificamente motivato il proprio convincimento, esponendo in modo chiaro e comprensibile le ragioni per le quali ha ritenuto insussistente una condotta antisindacale” (così, nel dispositivo dell’ordinanza).
Analisi critica dell’ordinanza Cass. n. 26611/2025: luci e interrogativi
L’Ordinanza 26611/2025 costituisce una utile occasione per riflettere su alcune questioni delicate inerenti alla motivazione, che qui cerco di evidenziare e criticare in prospettiva.
a) Il “minimo costituzionale” e la soglia di sindacato di legittimità
La Corte ribadisce che, in virtù della riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle ipotesi estreme già indicate. Ciò comporta che, anche in presenza di una motivazione non perfetta, non è sufficiente denunciare un difetto di “completezza” o “sufficienza”. Occorre che il vizio sia evidente e insanabile dal testo della decisione.
Ma qui sorge un interrogativo: la soglia che separa la “motivazione ammissibile” da quella “meramente apparente” non è sempre netta, e il giudice della legittimità può trovarsi in difficoltà nel distinguere se un ragionamento, pur implicito, sia “sufficiente” o meno a garantire le funzioni della motivazione. Questa discrasia può generare incertezza sul perimetro effettivo del sindacato di Cassazione.
b) Il principio del “iuxta alligata et probata” e il bilanciamento tra discrezionalità del giudice di merito e possibilità di controllo
La sentenza impugnata coinvolge questioni complesse, quali la valutazione dell’idoneità dei locali aziendali, l’impatto delle norme di sicurezza e la dimensione logistica – tutte questioni che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione, nel rigettare il ricorso, richiamando l’insufficienza dell’argomentazione del ricorrente a indicare le ragioni divergenti tra primo e secondo grado, difende la barriera di non sindacabilità delle valutazioni discrezionali.
In ciò, l’ordinanza è coerente con l’orientamento consolidato che distingue tra vizio motivazionale macroscopico e mera divergenza di apprezzamento, e che lascia al giudice di merito lo spazio di valutare le risultanze probatorie. Tuttavia, alcune critiche possono essere mosse: la Corte territoriale, pur richiamando motivi, non avrebbe potuto – secondo il ricorrente – esaminare alcune parti della consulenza tecnica, ma la Cassazione afferma che non vi è omissione, giacché la parte era stata almeno in parte considerata. Questo è un punto che, per il diritto vivente, rimane delicato: quanto deve essere “esplicita” l’argomentazione per essere sufficiente?
c) Il principio di proporzionalità del vizio motivazionale
L’ordinanza mostra un’equilibrata proporzione: pur respingendo il ricorso, la Corte non spinge all’estremo la nozione di motivazione meramente apparente, ma la conserva come rimedio eccezionale, ferma la presunzione di correttezza del giudice di merito quando abbia esposto – anche sinteticamente – le sue ragioni. In tal modo si tutela la certezza del diritto e l’efficienza del sistema (evitando che Cassazione diventi una mera riedizione del merito), ma resta al contempo garantito il presidio delle funzioni costituzionali della motivazione.
d) Il ruolo della “ragionevolezza” del giudizio motivato
La decisione riafferma, implicitamente, che non basta che il giudice parli di prove, norme e fatti: è necessario che le argomentazioni siano congruenti, non contraddittorie, e collegate in un percorso logico che il lettore (e il giudice di legittimità) possa seguire.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha indicato, fra l’altro, le difficoltà derivanti dalla incertezza del numero dei partecipanti, le interferenze con la normativa sulla sicurezza, e il fatto che la soluzione alternativa proposta (locale esterno) non fosse eccessivamente distante. La Cassazione ha ritenuto tali motivazioni sufficienti a costituire una spiegazione chiara e comprensibile del convincimento del giudice di merito.
Tuttavia, la tensione sottostante rimane: fin dove deve spingersi la “analiticità” della motivazione? E come può il giudice di legittimità valutare se una motivazione – magari compatta – sia “ragionevole” o “adeguata”?
Potrebbe risultare necessario, in casi futuri, che la Corte chiarisca meglio come modulare l’analiticità in rapporto alla complessità della causa, alle questioni affrontate, alla natura delle prove e al grado del giudizio (es. appello vs procedimento sommario).
Schema operativo consigliato per evitare il vizio di motivazione meramente apparente
Alla luce dell’ordinanza e dell’orientamento consolidato, è possibile tracciare un piccolo vademecum per il giudice di merito (o per chi redige il dispositivo) al fine di prevenire il vizio di motivazione meramente apparente:
Esplicitare le premesse di fatto e di diritto: non dare per scontate le circostanze materiali e giuridiche essenziali, specie quelle controverse.
Collegare le prove alle deduzioni: indicare – seppur sinteticamente – su quali elementi probatori (documenti, CTU, testimonianze) si fonda il convincimento.
Chiarire il percorso logico: far vedere come il ragionamento si sviluppa – passaggio per passaggio – dal dato probatorio alla applicazione della norma.
Esaminare (anche brevemente) le ragioni contrarie: occorre mostrare che le censure della controparte sono state prese in considerazione e confutate, ove del caso.
Evitare affermazioni meramente assertorie: non dichiarare genericamente “non vi è prova” o “non sussistono motivi validi”, senza spiegare perché.
Tenere un’adeguata proporzione nella motivazione: in cause semplici non servono motivazioni monumentali, ma neanche una motivazione “in due righe” che non spieghi nulla.
Se queste attenzioni sono osservate, sarà meno probabile che il giudizio incorra nel vizio di motivazione meramente apparente, e la decisione risulterà più solida e meno esposta al sindacato di legittimità.
Conclusione
L’Ordinanza Cass. n. 26611/2025 ribadisce con chiarezza la centralità della motivazione nella decisione giudiziale, e definisce – con rigore – l’ambito e i limiti del vizio di motivazione meramente apparente. Essa conferma che il sindacato di legittimità non può più sindacare qualsiasi insufficienza motivazionale, ma solo i difetti macroscopici che inficiano la funzione stessa della motivazione.
Tuttavia, restano questioni aperte circa la soglia di “sufficienza” della motivazione, il bilanciamento tra discrezionalità del giudice di merito e controllo esterno, e l’articolazione dell’analiticità motivazionale in cause complesse. Occorrerà osservare nelle prossime decisioni se la Cassazione chiarirà ulteriormente questi limiti.