Con l’ordinanza n. 761 depositata il 14 gennaio 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha ribadito un principio di forte impatto per la determinazione della competenza territoriale nel processo del lavoro, in relazione al criterio della “dipendenza aziendale” di cui all’art. 413, comma 2, c.p.c.. Il tema – da sempre controverso nella prassi – ha trovato un ulteriore, significativo chiarimento ermeneutico in un caso giudiziario concreto, confermando una nozione estensiva e funzionale della dipendenza aziendale quale elemento di collegamento idoneo a radicare il foro del lavoro.

La vicenda concreta

La vicenda trae origine da una controversia per crediti di lavoro promossa dal lavoratore R.B. nei confronti della Onlus datrice di lavoro. Il Tribunale di Tivoli aveva accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Associazione datrice di lavoro, ritenendo insussistenti elementi di collegamento con il territorio del foro scelto dal lavoratore in persona; la causa, secondo l’azienda, doveva essere trattata dal Tribunale di Latina, luogo di stipulazione del contratto e sede legale dell’impresa.

In particolare, il lavoratore svolgeva la prestazione fuori dalla sede aziendale, effettuando accompagnamenti di pazienti in strutture sanitarie con un mezzo messo a disposizione dall’azienda, custodito presso la sua abitazione a Tivoli e utilizzato quotidianamente per l’attività lavorativa.

La questione di diritto sottoposta alla Suprema Corte riguardava l’interpretazione e operatività del criterio di competenza per dipendenza aziendale di cui all’art. 413, comma 2 c.p.c., con riferimento alla concreta possibilità di radicare il giudizio nel luogo in cui il lavoratore svolge, anche materialmente, la propria prestazione, pur in assenza di una sede stabile dell’azienda.

Su tali presupposti fattuali, la Suprema Corte è stata chiamata a chiarire se il luogo in cui il lavoratore custodiva e utilizzava stabilmente i beni aziendali (nel caso di specie, il mezzo di trasporto) potesse integrare una “dipendenza aziendale” ai sensi dell’art. 413, comma 2, c.p.c., idonea a radicare la competenza territoriale del Tribunale di Tivoli.

Il principio affermato dalla Corte di Cassazione

I giudici di legittimità hanno ribadito che costituisce dipendenza dell’azienda ogni complesso di beni decentrato e munito di propria individualità tecnico-economica, pur di modesta entità, anche se in esso non si esercitano poteri decisionali e di controllo (Cass. n. 13547/2003 e successive conformi); il criterio della dipendenza, pertanto, deve essere interpretato in senso estensivo (Cass. n. 17347/2013);

In altri termini, l’interpretazione giurisprudenziale confermata con l’ordinanza n. 761/2026 riconosce che:

  • non è necessario che la “dipendenza” sia caratterizzata da un’autonomia organizzativa perfetta (poteri decisionali o di controllo);

  • è sufficiente la dislocazione di un nucleo di beni e mezzi strumentali – anche minimo – destinati all’esercizio dell’attività lavorativa e funzionalmente collegati con l’impresa;

  • tale nucleo può assumere rilevanza anche se costituito dal luogo di deposito dei beni strumentali al lavoro del dipendente (come il mezzo utilizzato per la prestazione), inclusa l’abitazione del lavoratore ove vi siano beni aziendali necessari all’attività.

La Suprema Corte sottolinea pertanto che il criterio della dipendenza va interpretato in senso ampio e sostanziale, anziché secondo parametri formali rigidi: la funzione del collegamento con il territorio deve, infatti, consentire l’accessibilità e l’efficacia della tutela giurisdizionale.

i giudici di piazza Cavour, inoltre, hanno riaffermato che 

L’abitazione del lavoratore  può,  conseguentemente, essere  qualificata,  ai  fini  della  determinazione  della competenza, come dipendenza, purché nella stessa si rinvenga il minimo di beni aziendali necessari per la prestazione lavorativa (Cass. n. 12907/2022, n. 3154/2018, n. 13309/2019, n. 23053/2020);”

Evoluzione giurisprudenziale della nozione di “dipendenza”

I giudici del palazzaccio hanno confermato che

ai fini della competenza territoriale, questa Corte ha elaborato una nozione ampia del concetto di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c., in cui rientra anche il luogo in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), luogo dove abbiano inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore (cfr. n. 2003/2016, n. 29334/2017, n. 25613/2019, n. 38861/2021, 4362/2022, n. 5503/2023), dovendosi intendere per dipendenza aziendale anche il luogo in cui il datore di lavoro abbia dislocato un nucleo, seppure minimo, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa; è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali o le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi.

Il principio riaffermato non è del tutto inedito: la Corte di Cassazione aveva già mostrato negli anni una tendenza ad ampliare la nozione di dipendenza in senso funzionale, valorizzando il minimo nucleo di beni aziendali utile alla prestazione piuttosto che una rigida nozione di sede operativa.

Secondo la giurisprudenza pregressa:

  • la dipendenza aziendale può essere costituita da complessi di beni decentrati dotati di individualità tecnico-economica, anche di modesta entità;

  • non rileva la proprietà diretta dei beni da parte dell’azienda, poiché possono essere anche di terzi;

  • può assumere rilevanza il luogo in cui il lavoratore utilizza e custodisce beni strumentali per l’attività lavorativa.

La pronuncia n. 761/2026 integra tale sviluppo consolidando la dimensione materiale e sostanziale del criterio di collegamento.

Quadro normativo: art. 413 c.p.c. e competenza territoriale nel rito del lavoro

L’art. 413 del codice di procedura civile disciplina il foro competente nelle controversie di lavoro: esso individua tre criteri alternativi per radicare la competenza territoriale:

  1. il luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro;

  2. il luogo in cui si trova l’azienda;

  3. il luogo in cui si trova la dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore.

In particolare, la nozione di dipendenza aziendale si presta a interpretazioni giurisprudenziali complesse, soprattutto nelle situazioni in cui l’attività lavorativa si svolge fuori dalla sede fisica principale dell’azienda.

Profili critici e implicazioni pratiche

L’ordinanza pone in evidenza alcune questioni di rilievo pratico e dottrinario:

a) Competenza territoriale e effettività della tutela

La Corte, valorizzando la presenza materiale di beni strumentali nel territorio in cui si svolge l’attività, favorisce l’accesso del lavoratore al giudice del lavoro più vicino alla propria realtà operativa. Ciò risponde all’obiettivo di maggiore efficienza e funzionalità della giurisdizione del lavoro, coerentemente con la ratio dell’art. 413 c.p.c.

b) Ampiezza interpretativa del concetto di “dipendenza”

L’interpretazione estensiva può tuttavia sollevare dubbi in sede applicativa, specie nei casi in cui la prestazione lavorativa sia svolta in assenza di qualsiasi infrastruttura organizzativa (es. telelavoro puro senza beni aziendali allocati presso il domicilio del lavoratore). In tali ipotesi, resta da verificare se il criterio possa comunque operare.

c) Distinzione tra competenza territoriale e altri effetti giuridici

Il trattamento giurisprudenziale della nozione di dipendenza ai fini di competenza non coincide con la definizione di sedi operative ai fini fiscali o previdenziali: il diritto del lavoro privilegia un approccio funzionale, non necessariamente coincidente con altri ambiti normativi.

Casi concreti e applicazioni pratiche

La giurisprudenza ha affrontato numerose ipotesi pratiche in cui l’interpretazione della dipendenza aziendale risulta determinante per decidere dove è competente il giudice del lavoro:

  • Complessi di beni (anche modesti) dislocati fuori dalla sede principale dell’azienda che consentono l’esercizio dell’attività: possono determinare la competenza territoriale nel luogo in cui tali beni sono situati.

  • Depositi di strumenti o mezzi utilizzati stabilmente per l’attività lavorativa, se funzionalmente collegati all’impresa: idonei a costituire dipendenza aziendale.

  • Sedi dell’appaltatore o luoghi diversi nei quali il lavoratore ha svolto in via esclusiva la prestazione, ove vi sia un nucleo di beni e personale organizzato al fine dell’esercizio dell’attività: anche questi possono radicare la competenza territoriale.

Il Lavoro Agile e il Foro del Lavoro

Un tema di grande attualità riguarda l’applicazione del criterio di dipendenza aziendale quando il rapporto di lavoro si svolge in modalità agile (smart working).

Il telelavoro è normativamente più strutturato (L. 191/1998 e contrattazione collettiva), mentre lo smart working è più flessibile (L. 81/2017).

Principio generale sullo smart working

Secondo l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione, in particolare con l’ordinanza n. 19023 del 5 luglio 2023, la semplice prestazione lavorativa svolta in smart working non radica automaticamente la competenza territoriale nel luogo di esecuzione della prestazione (ad es. l’abitazione del lavoratore), se non sussiste un collegamento oggettivo o soggettivo tra il luogo e l’organizzazione aziendale.

In altre parole, per la Cassazione lo smart working è da considerarsi una modalità di esecuzione della prestazione, e non una articolazione dell’azienda di per sé in grado di costituire “dipendenza aziendale” ai fini della competenza territoriale.

Assenza di autonomia nell’abitazione del lavoratore

L’abitazione del lavoratore manca, di norma, del requisito di individualità tecnico-economica propriamente aziendale. Si tratta di un luogo di proprietà privata dove l’azienda non esercita un potere di organizzazione logistica permanente né vi è un nucleo di beni aziendali strutturati e dedicati alla produzione.

Prevalenza della sede aziendale

In regime di smart working, se il contratto non specifica una vera e propria dipendenza fisica – diversa e distinta dalla residenza del dipendente – il foro competente rimane quello della sede dell’azienda o quello in cui è sorto il contratto di lavoro quali criteri alternativi di competenza territoriale.

Eccezione: telelavoro con postazione aziendale fissa

In casi particolari, come nel telelavoro tradizionale con postazioni fornite e mantenute dall’azienda, ove sia presente un locale specificamente attrezzato e organizzato per l’attività, esso potrebbe in via eccezionale configurarsi come dipendenza. Tuttavia, ciò richiede sempre una concreta organizzazione di beni e strutture, oltre alla semplice esecuzione della prestazione da luogo remoto.

Sintesi: per la Cassazione, il lavoro agile non può quasi mai costituire autonomamente un criterio per radicare la competenza territoriale, a meno che non vi sia un effettivo collegamento con una struttura aziendale autonoma.

Conclusioni

La Cassazione con l’ordinanza n. 761/2026 riafferma e consolida un orientamento giurisprudenziale di ampio respiro, secondo cui ai fini della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. la dipendenza aziendale va intesa in termini sostanziali e funzionali, ovvero come qualsiasi complesso di beni decentrato e dotato di individualità tecnico-economica, pur minimo e anche privo di poteri decisionali autonomi.

La decisione rappresenta un significativo punto di riferimento per i giudici di merito, i professionisti e gli studiosi, contribuendo a chiarire un profilo spesso contenzioso della materia della competenza del giudice del lavoro, coerentemente con l’esigenza di garantire la effettività della tutela giurisdizionale nel rapporto di lavoro.

La nozione di dipendenza aziendale ai fini dell’art. 413 c.p.c. continua a essere interpretata in senso estensivo, come qualsiasi luogo dotato di un minimo nucleo di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa e funzionalmente collegato all’attività lavorativa del dipendente.

Tuttavia, la semplice esecuzione di una prestazione in modalità smart working non costituisce di per sé una “dipendenza aziendale” ai fini della competenza territoriale. Solo quando vi sia una struttura organizzata, anche minima ma stabile, può essere preso in considerazione come luogo idoneo a radicare la competenza territoriale del giudice del lavoro.