Con l’approvazione della legge di stabilità (legge n. 228/2012) a partire dal primo gennaio 2013 arriva la nuova fattura “Ue”. Con la direttiva n. 2010/45/UE, infatti, il Legislatore comunitario ha modificato la disciplina IVA in materia di fatturazione che dovrà essere recepita entro la fine dell’anno. E infatti lo schema del Decreto Legislativo con le opportune modifiche al DPR n. 633/72 e al DL n.331/93, contiene alcune novità. Le norme riguardanti l’argomento che andiamo a trattare sono contenuti nei comma da 325 e seg. della legge 228/2012 il link e inserito in fondo alla pagina.
Prima di analizzare in dettaglio le nuove norme elenchiamo di seguito un breve dettaglio delle principali modifiche intervenute:
- l’emissione della fattura diventa obbligatoria anche per le cessioni e prestazioni non territoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi in altro Stato Ue
- idem come sopra per tutte le operazioni che si considerano effettuate al di fuori della UE, senza considerazione alcuna per lo status e per il luogo di stabilimento del committente e del cessionario
- per quanto riguarda le fatture passive vanno integrate anche per gli acquisti di beni e/o servizi non generici; in pratica tutte le fatture ricevute da un soggetto Ue dovranno essere integrate a cura dell’acquirente/committente italiano;
- si dovrà sempre indicare (in fattura) la partita Iva del cliente nazionale o UE, o, se questo agisce in veste privata, il suo codice fiscale.
- per i servizi generici UE e per quelli resi o ricevuti da soggetti ExtraUe la fattura o l’autofattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Idem come sopra per le cessioni intracomunitarie di beni;
- il termine per regolarizzare le fatture non ricevute in ambito IntraUe passa al giorno 15 del terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazioni (non più il secondo);
- nasce la fattura semplificata, dotata di un contenuto ridotto al minimo, ma vale solo per operazioni fino a 100 (cento) euro (eccezionalmente per alcuni settori il limite è diverso – ci ritorneremo) -nella fattura si potrà indicare solo il codice fiscale o la partita iva del cliente (o il numero di identificazione Iva UE) senza tutti i suoi dati identificativi, e il totale della fattura comprensivo di Iva (un po’ come la ricevuta fiscale);
- il volume d’affari sarà formato anche dalle cessioni fuori campo Iva per carenza di territorialità;
- la fattura elettronica è equiparata alla cartacea e la sua autenticità è provata dalla firma digitale EDI.
IL CONTENUTO DELLA “NUOVA” FATTURA secondo il novellato art. 21 del Dpr 633/72
Per ogni operazione imponibile il cedente / prestatore deve, come noto, emettere fattura anche sotto forma di nota, conto, parcella o simili, che contenga:
– data di emissione;
– numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
– numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
– numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale; (ATTENZIONE, quindi se la fattura contiene solo il codice fiscale non si considera fatta per l’esercizio professionale o d’impresa)
– natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
– corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);
– corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
– aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
– data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, DL n. 331/93;
– annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
In caso di applicazione di aliquote diverse:
– la natura, qualità e quantità dei beni / servizi;
– l’imponibile;
– l’imposta;
vanno indicati (come di consueto) secondo l’aliquota applicabile.
La fattura (cartacea) va compilata in duplice esemplare di cui uno va consegnato / spedito all’acquirente / committente.
LA DICITURA SULLE FATTURE
In base alle ulteriori modifiche all’art. 17 del decreto Iva, si stabilisce che devono essere auto-fatturate le operazioni rilevanti nello Stato, poste in essere da soggetti passivi extracomunitari ed, in questi casi, il documento deve recare l’annotazione specifica «autofattura».
Un’altra modifica introdotta all’art. 17/633 prevede, inoltre, una serie di specifiche annotazioni all’interno del corpo della fattura.
«Inversione contabile» è la dicitura per le fatture attive relative a cessioni o prestazioni fuori campo Iva perché non territoriali (articoli da 7 a 7-septies) emesse nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in altri Stati comunitari.
L’obbligo di fatturazione, dal 2013, riguarda anche le operazioni extraterritoriali per le quali, se rilevanti fuori dell’Ue, si dovrà indicare la dicitura «operazione non soggetta». Anche quest’ultime fatture concorreranno al volume d’affari senza incidere sul plafond degli esportatori, ma con possibili effetti sui limiti per le liquidazioni dell’imposta, l’accesso all’Iva per cassa e le comunicazioni black list (per le quali rilevano le operazioni fatturate).
In caso di acquisti intracomunitari diventa regola generale l’integrazione delle fatture con l’indicazione dell’imposta sia per quanto riguarda i servizi generici resi da prestatore UE sia per quanto riguarda l’acquisto di servizi non generici. Nei documenti dovrà essere sempre indicata la partita Iva del committente o del cessionario o il codice fiscale nel caso in cui lo scambio avvenga con un soggetto privato.
IL MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA
La fattura va emessa al momento di effettuazione dell’operazione.
Tale regola trova una serie di deroghe:
– per le cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione avente le caratteristiche di cui al DPR n. 472/96, nonché per le prestazioni di servizi idoneamente documentate, effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura nella quale va specificato il dettaglio delle operazioni, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse. Va notato che la nuova disposizione introduce la fattura c.d. “differita” anche per le prestazioni di servizi;
– per le cessioni di beni effettuate dall’acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura va emessa entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
– per le prestazioni di servizi “gneriche” rese a soggetti passivi UE ex art. 7-ter, la fattura (senza IVA) va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La fattura si ha per emessa all’atto della consegna / spedizione all’acquirente / committente.
LA FATTURA SEMPLIFICATA secondo l’art. 21 bis del Dpr 633/72
È possibile emettere la fattura in modalità “semplificata” per:
– le operazioni di ammontare complessivo non superiore a € 100;
– le note di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72.
Nella fattura semplificata devono essere presenti almeno i seguenti elementi:
– data di emissione;
– numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
– numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile rganizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito in Italia può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento;
– descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
– ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
– per le fatture emesse ai sensi dell’art. 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
La fattura semplificata non può essere emessa per:
– cessioni di beni UE di cui all’art. 41, DL n. 331/93;
– operazioni di cui all’art. 21, comma 6-bis, lett. a (cessioni di beni / prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1, nn. da 1 a 4, effettuate da un soggetto passivo italiano ad un soggetto passivo UE, per le quali l’IVA non va applicata in Italia ex artt. da 7 a 7-septies).
Con apposito DM può essere elevato fino ad € 400 il limite per l’emissione della fattura semplificata ovvero “eliminato” detto limite per le operazioni effettuate in specifici settori o da specifiche tipologie di soggetti.
L’EMISSIONE DELLA FATTURA TRAMITE REGISTRATORI DI CASSA
La fattura, anche nella modalità semplificata, può essere emessa tramite gli apparecchi misuratori fiscali.
LA FATTURA ELETTRONICA
La fattura può essere emessa oltre che in forma cartacea anche in forma elettronica. Per fattura elettronica si intende il documento emesso e ricevuto “in un qualunque formato elettronico”. In ogni modo, l’utilizzo della fattura elettronica richiede il consenso da parte del destinatario.
Il soggetto che intende utilizzare la fatture elettronica deve garantirne l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento dell’emissione fino al periodo di conservazione della stessa.
Tali elementi sono garantiti alternativamente tramite:
1. sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni / prestazione di servizi ad essa riferibile;
2. apposizione della firma elettronica qualificata o digitale;
3. utilizzo del sistema EDI;
4. altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.
È possibile emettere nei confronti di uno stesso destinatario / prestatore più fatture elettroniche in un unico lotto. In tal caso le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, a condizione che per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni.
La fattura elettronica si ha per emessa nel momento della trasmissione o di messa a disposizione (per via telematica) all’acquirente / committente.
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