La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 23893 depositata il 5 settembre 2024, intervenendo in tema costituzione di un fondo cassa, ha ribadito il principio secondo cui “la previsione di un fondo cassa alimentato con le anticipazioni da parte dei condomini o con l’accantonamento di eventuali entrate è, sotto tale riguardo, del tutto legittima e non viola la necessaria dimensione annuale della gestione condominiale (Cass. 12638/2020).”
La vicenda ha riguardato l’operato di un amministratore condominiale che aveva fatto approvare dall’assemblea di utilizzare il relativo residuo attivo nell’esercizio successivo, istituendo un fondo cassa. Tre condomini impugnavano la delibera di approvazione del bilancio perché approvata nonostante l’omesso invio del prospetto del bilancio consuntivo e la mancata indicazione, nei documenti presentati in sede assembleare, di tutti gli elementi essenziali del bilancio, lamentando che l’amministratore non aveva prodotto i giustificativi delle spese effettuate nell’annualità di riferimento. Il Tribunale adito in contraddittorio con il Condominio annullava la delibera nella parte in cui era stato approvato il bilancio consuntivo. Il Condominio impugnava la decisione di primo grado. La Corte di appello riformava integralmente la sentenza impugnata. In particolare ritenne che l’istituzione di un fondo cassa per le spese ordinarie rientrava nel potere discrezionale dell’assemblea, non sindacabile dal giudice, e la relativa deliberazione non pregiudicava l’interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio o il loro diritto proporzionale al riaccredito (o scomputo) delle somme, non essendo necessario nella convocazione dell’assemblea l’inserimento dell’argomento relativo all’istituzione del fondo cassa qualora prevista dall’approvazione del rendiconto. Inoltre evidenziava che non sussisteva l’obbligo per l’amministratore di allegare all’ordine del giorno la documentazione giustificativa del bilancio. I condomini impugnavano la sentenza di appello con ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Per gli Ermellini “Il fatto che l’assemblea avesse non già deliberato l’utilizzo di un avanzo di gestione, ma di un avanzo di cassa è invece tema che non risulta trattato dalla Corte di appello e che è formulato in questa sede senza i dovuti riferimenti agli atti di causa, non indicando il ricorso dove e quando sia stato dibattuto dalle parti, sicché la doglianza non può avere ingresso in questa sede di legittimità (Cass. 26851/2022; Cass. 32804/2019; Cass. 20694/2018; Cass. 15430/2018; Cass. 23675/2013).”
Per i giudici di piazza Cavour ” accertata la piena intellegibilità del bilancio con l’analitica indicazione delle entrate e delle uscite con le relative causali, può procedersi alla regolazione dei rapporti di dare ed avere allorquando, nell’esercizio successivo, sia deliberato l’impiego dei fondi e adottato il corrispondente criterio di riparto della spesa.
In tale situazione non è richiesta l’espressione in cifre delle somme spettanti a ciascun comproprietario a pena di annullabilità, essendo possibile stabilirne l’entità e procedere alle opportune verifiche sulla correttezza della successiva compensazione sulla base della documentazione contabile pienamente esplicativa (Cass. 25900/2022).
Nulla cambia, poi, per il singolo se le somme gli siano subito riaccreditate o siano invece scomputate dalle spese effettuate nell’annualità successiva (Cass. 3043/2021). “
Il Supremo consesso ribadisce il principio di di diritto secondo cui “il bilancio non doveva essere redatto in forme rigorose, essendo – nella specie – garantita l’intelligibilità delle voci di entrata e di uscita con le relative causali mediante l’annotazione di tutte le spese e delle entrate con le tabelle di ripartizione per il consuntivo 2010 ed il preventivo 2011 (Cass. 1405/2007; Cass. 3892/2017; Cass. 1370/2023).
(…) L’amministratore del Condominio non ha l’obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, essendo tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, gravando su questi ultimi l’onere di dimostrare che l’amministratore non ha consentito di esercitare detta facoltà (Cass. 1544/2004; Cass. 12650/2008; Cass. 16667/2017; Cass. 15996/2020).”
Per cui, concludono i giudici nella sentenza in commento, che ” L’assemblea, disponendo ai sensi dell’art. 1135, comma primo, n. 3 c.c., aveva semplicemente omesso di disporre il concreto impiego dei residui nell’esercizio di riferimento, senza vincolarli oltre l’esercizio successivo o per periodi ancor più lunghi.
In tali ipotesi è sufficiente che i residui attivi possano anche solo implicitamente desumersi dal rendiconto, in modo da poter essere rilevati nei conti individuali dei singoli condomini per la conseguente riduzione per compensazione delle quote di anticipazione dovute per l’anno per l’anno successivo (Cass. 3936/1975; Cass. 8167/1996; Cass. 17035/2016; Cass. 25900/2022; Cass. 20135/2017; Cass. 7706/1996). “