La circolare n. 12/E del 2020 prevede che l’Agenzia delle Entrate debba richiedere un documento da cui risulti la firma del destinatario, apposta a spedizione conclusa. Inoltre nel documento di prassi sopra indicato viene chiarito che “in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni”
L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 305 del 3 settembre 2020 è intervenuta a chiarire una serie di problematiche in tema di prova del trasporto dei beni oggetto di cessione intra-Ue, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni poste dall’art. 41 del DL 331/93 per l’applicazione del regime di non imponibilità.
Il quesito è stato posto da una società, operante nel settore della grande distribuzione organizzata (GDO) per la vendita al dettaglio di prodotti non-food che attraverso i propri punti vendita situati in prossimità dei confini nazionali effettua cessioni intra-Ue di beni, nei confronti di soggetti passivi IVA in altri Stati membri, con clausola “franco fabbrica” (o “EXW”).
La società ha proposto due soluzioni, entrambe non ritenute valide dall’Agenzia delle Entrate. La prima soluzione consisteva nella dichiarazione. rilasciata dal cliente, di voler portare all’estero la merce. Con la seconda soluzione la società avrebbe emesso la fattura con applicazione dell’IVA e successivamente emettere una nota di accredito e relativa fattura ai sensi dell’articolo 41 del DL 331/93.
L’Agenzia ha espresso parare negativo alle due soluzioni in quanto dagli stessi non sembra ricavarsi, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente.
In particolare per la seconda soluzione l’istante non può avvalersi dell’emissione della nota di variazione in diminuzione, a cui si ricorre solo nei casi espressamente previsti dal legislatore, tra i quali non rientra l’ipotesi inerente l’incertezza attiene, sin dall’origine, alla validità dei mezzi di prova della cessione e non alla sussistenza dei requisiti astratti cui è subordinata la qualificazione dell’operazione come cessione intracomunitaria.