Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, dell’articolo 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011, introdotto dal Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018, trovano applicazione le nuove presunzioni riguardante le prove da produrre per dimostrare che i beni oggetto di una cessione comunitaria hanno raggiunto lo Stato membro di destino. In base alle nuove norme al fine di dimostrare che la merce abbia raggiunto lo Stato di destino il venditore deve ottenere almeno due prove tra quelle elencate nella norma, rilasciate da due parti indipendenti dal cedente, dal cessionario, e tra gli stessi due soggetti che rilasciano le prove. Nell’ipotesi in cui il trasporto sia stato curato dal cessionario, è necessaria una dichiarazione di ricezione della merce. La presunzione contenuta nel Regolamento UE n. 282/2011 può essere disattesa dall’Amministrazione finanziari solo qualora sia venuta in possesso di elementi oggettivi.

Altro aspetto regolato dalla norma sopra indicata riguarda l’ipotesi in cui il trasporto è curato da un trasportatore incaricato dal cedente. In tale circostanza gli elementi richiesti dalla norma comunitaria per poter far operare la presunzione è relativamente semplice, in quanto occorre entrare in possesso di un documento di trasporto firmato dal trasportatore per presa in carico della merce, ed un ulteriore documento, quale la copia del bonifico di pagamento di tale trasporto o la fattura dello spedizioniere. Qualora il cedente non sia in possesso della documentazione prevista dall’articolo 45-bis possono essere prodotti documenti alternativi, i quali devono essere ritenuti validi dall’Amministrazione finanziaria.

La circolare n. 12/E del 2020 prevede che l’Agenzia delle Entrate debba richiedere un documento da cui risulti la firma del destinatario, apposta a spedizione conclusa. Inoltre nel documento di prassi sopra indicato viene chiarito che “in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni”

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 305 del 3 settembre 2020 è intervenuta a chiarire una serie di problematiche in tema di prova del trasporto dei beni oggetto di cessione intra-Ue, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni poste dall’art. 41 del DL 331/93 per l’applicazione del regime di non imponibilità.

Il quesito è stato posto da una società, operante nel settore della grande distribuzione organizzata (GDO) per la vendita al dettaglio di prodotti non-food che attraverso i propri punti vendita situati in prossimità dei confini nazionali effettua cessioni intra-Ue di beni, nei confronti di soggetti passivi IVA in altri Stati membri, con clausola “franco fabbrica” (o “EXW”).

La società ha proposto due soluzioni, entrambe non ritenute valide dall’Agenzia delle Entrate. La prima soluzione consisteva nella dichiarazione. rilasciata dal cliente, di voler portare all’estero la merce. Con la seconda soluzione la società avrebbe emesso la fattura con applicazione dell’IVA e successivamente emettere una nota di accredito e relativa fattura ai sensi dell’articolo 41 del DL 331/93.

L’Agenzia ha espresso parare negativo alle due soluzioni in quanto dagli stessi non sembra ricavarsi, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente.

In particolare per la seconda soluzione l’istante non può avvalersi dell’emissione della nota di variazione in diminuzione, a cui si ricorre solo nei casi espressamente previsti dal legislatore, tra i quali non rientra l’ipotesi inerente l’incertezza attiene, sin dall’origine, alla validità dei mezzi di prova della cessione e non alla sussistenza dei requisiti astratti cui è subordinata la qualificazione dell’operazione come cessione intracomunitaria.