La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19988 depositata il 12 luglio 2023, intervenendo in tema di notifiche degli atti, ha ribadito che “… la natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi, quale l’avviso di accertamento, non osta a che ad essi sia applicabile il regime di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto previsto per gli atti processuali dagli artt.156 e 160 c.p.c., considerato anche l’espresso richiamo alle norme sulla notificazioni dettate dal codice di procedura civile contenuto nell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 (Cass. n. 2272 del 2011). …”
La vicenda ha riguardato un contribuente che impugnava l’intimazione di pagamento con cui l’Agente della Riscossione gli ingiungeva il pagamento di un importo correlato ad una precedente cartella di pagamento. Avverto tale atto il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolsero il ricorso del contribuente confermando il difetto di notifica della cartella di pagamento presupposto dell’intimazione, in quanto eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in luogo diverso da quello di residenza risultante dalla certificazione storica prodotta dal contribuente. L’Agente della Riscossione impugnava la decisone della CTP proponendo ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accolgono l’appello erariale, confermando l’atto impugnato. Ritenendo che il contribuente avesse trasferito a Padova la residenza prima detenuta a S. (PD), è stato raggiunto dalla comunicazione di avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale (c.d. CAD). Egli pertanto è stato reso senz’altro edotto dell’atto prodromico all’avviso di intimazione successivamente notificatogli e posto in condizione di conoscere natura e portata della pretesa tributaria e di difendersi rispetto ad essa. Il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del contribuente.
I giudici di legittimità precisano che “… la regola della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto è applicabile alla cartella di pagamento, atto della riscossione avente la duplice natura di comunicazione dell’estratto del ruolo e di intimazione ad adempiere (art.25 comma 2 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), peraltro avente contenuto corrispondente al titolo esecutivo e all’atto di precetto del processo di esecuzione disciplinati dal codice di rito (Cass. n. 4018 del 2007, che ha ritenuto proprio l’applicabilità della sanatoria ex art.156 c.p.c. alla nullità della notifica della cartella di pagamento). …”