La sentenza della Corte di Cassazione, sezione IV penale, n. 22013, depositata l’11 giugno 2025, si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato in materia di sicurezza sul lavoro, riaffermando e precisando il perimetro della responsabilità penale del committente di fatto in caso di infortunio mortale verificatosi nell’ambito di lavori cosiddetti “in economia”. L’arresto è di particolare interesse, non solo per i suoi contenuti sostanziali, ma anche per l’ulteriore contributo che offre alla costruzione della figura del garante “di fatto”, nella prospettiva della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008.

Gli Ermellini hanno precisato che

“in forza del principio di effettività, l’obbligo dell’approntamento delle misure di sicurezza non è necessariamente collegato alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma inerisce a qualsiasi fattispecie di lavoro prestato anche a titolo di amicizia, per riconoscenza, o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato o autonomo;”

Il fatto: affidamento informale e omissioni di controllo

La vicenda oggetto della pronuncia ha riguardato un committente che, al di fuori di ogni formalizzazione contrattuale, aveva affidato a un lavoratore autonomo la riparazione della copertura in lamiera di un capannone. L’assenza di documentazione scritta non ha impedito alla Corte di ricostruire una fattispecie di affidamento sostanziale, da cui ha fatto discendere, in capo al committente, una precisa posizione di garanzia.

Il lavoratore, privo dei necessari dispositivi di protezione individuale e senza adeguata formazione sui rischi, cadeva e moriva. Il committente veniva quindi ritenuto responsabile del decesso per omicidio colposo, ai sensi dell’art. 589 c.p., aggravato dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Il principio di diritto espresso dalla Corte

La Corte ha così sintetizzato il principio applicabile:

«è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo (Sez. 4, n. 26898 del 15/05/2019, Pupa, Rv. 276240 – 01; Sez. 3, n. 35185 del 26/4/2016, Marangio, Rv. 267744Sez. 4, n. 35534 del 14/5/2015, Gallone, Rv. 264405; Sez. 4, n. 42465 del 9/07/2010, Angiulli, Rv. 248918). Il committente, dunque, nel caso di affidamento di lavori in economia, ha l’obbligo primario di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, in quanto il contratto che in questo caso si conclude tra le parti è, senz’altro, un contratto assimilabile, sul piano della disciplina, al contratto di appalto per il quale trova applicazione il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art. 26. Ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per “culpa in eligendo” nella verifica dell’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto scritto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell’opera, intervengano accordi per una mera prestazione d’opera, atteso il carattere negoziale degli stessi (Sez. 3, n. 10014 del 06/12/2016 dep. 2017, Lentini, Rv. 269342). Alla posizione di garanzia in tal modo assunta è connesso anche, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n.81/2008, l’obbligo di fornire ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare.» (Cass. pen., sez. IV, n. 22013/2025).

La figura del committente “di fatto” e la posizione di garanzia

La nozione di committente di fatto trova fondamento nel principio generale per cui la posizione di garanzia può derivare non solo dalla legge o dal contratto, ma anche dall’assunzione di fatto di poteri gestori e decisionali in un ambito specifico.

In giurisprudenza è ormai pacifico che il committente non sia solo colui che formalmente stipula un contratto d’appalto o affidamento, ma anche colui che, in concreto:

  • conferisce istruzioni operative;

  • dirige o organizza l’attività lavorativa;

  • ha disponibilità giuridica o materiale del luogo ove si svolgono i lavori;

  • trae utilità dall’esecuzione dell’opera.

In tal senso, la Suprema Corte ha ribadito che anche il privato committente, in quanto soggetto che decide di far eseguire lavori nel proprio interesse, è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale del prestatore d’opera, a prescindere dalla forma contrattuale adottata (cfr. Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2021, n. 9084; Cass. pen., sez. IV, 15 aprile 2019, n. 16026).

La posizione di garanzia, dunque, discende dalla titolarità materiale di poteri di fatto sul contesto lavorativo e non dalla formalizzazione del rapporto.

La responsabilità ex art. 26 D.Lgs. 81/2008

Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro (committente) ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori affidati.

Tale obbligo si estende anche al committente privato non imprenditore, in base a un principio di diligenza oggettiva, soprattutto in presenza di lavori pericolosi, come quelli in quota o su coperture. La Cassazione ha più volte affermato che:

  • la verifica non può ridursi alla semplice esibizione di documentazione formale (visura camerale, DURC, ecc.);

  • essa deve essere effettiva, sostanziale e calibrata sulla natura dei lavori affidati (Cass. pen., sez. IV, 18 novembre 2022, n. 44459);

  • anche l’informazione sui rischi ambientali è onere ineludibile del committente, pure in assenza di un coordinatore per la sicurezza.

I giudici di legittimità ribadiscono in ordine alla definizione di lavoratore e di conseguenza dell’obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, nella sentenza in commento che

la definizione di lavoratore contenuta nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ovvero “la persona che, indipendentemente dalla tipologia v. contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione” è più ampia di quella prevista dalla normativa pregressa nella quale si faceva espresso riferimento al “lavoratore subordinato” (art. 3, D.P.R. n. 547 del 1955) e alla “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” (art. 2, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 626 del 1994).

Il principio di effettività e la cd. “culpa in eligendo”

Alla base della ricostruzione della responsabilità vi è il principio di effettività, cardine del sistema prevenzionistico italiano: la titolarità della posizione di garanzia è attribuita a chi, di fatto, è in grado di incidere sul rischio.

Il committente di fatto risponde, quindi:

  • per culpa in eligendo, ove affidi il lavoro a soggetto palesemente inidoneo;

  • per culpa in vigilando, qualora ometta ogni forma di controllo sull’esecuzione dei lavori.

Tale approccio è coerente con la funzione preventiva delle norme in materia di sicurezza, finalizzate a evitare condotte negligenti o disinteressate da parte di chi, pur non rivestendo formalmente un ruolo, esercita un’influenza concreta sull’attività lavorativa.

Conclusioni e implicazioni operative

La sentenza n. 22013/2025 si pone come ulteriore monito nei confronti di quanti, soprattutto nel settore privato o edilizio, tendono a sottovalutare gli obblighi connessi all’affidamento “informale” di lavori.

Essa chiarisce in modo inequivoco che:

  • la responsabilità penale può ricadere anche su soggetti privi di investitura formale;

  • la forma contrattuale non è decisiva: contano i comportamenti sostanziali e la reale assunzione di poteri e responsabilità;

  • il committente, anche “di fatto”, deve attivarsi con diligenza per prevenire situazioni pericolose.

Sul piano applicativo, la decisione impone a committenti, professionisti e operatori economici un cambio di prospettiva: non esiste un affidamento “minore”, privo di conseguenze giuridiche. Ogni incarico, anche se informale o in economia, deve essere preceduto da un’attenta valutazione dei rischi e da una verifica concreta delle competenze del prestatore.

Riferimenti normativi

  • Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26

  • Cass. pen., sez. IV, 11 giugno 2025, n. 22013

  • Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2021, n. 9084

  • Cass. pen., sez. IV, 15 aprile 2019, n. 16026

  • Cass. pen., sez. IV, 18 novembre 2022, n. 44459