L’ordinanza n. 1633 depositata il 25 gennaio 2026 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, affronta uno dei temi più delicati e controversi del diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro: la ripartizione delle responsabilità preventive e protettive tra il datore di lavoro che distacca il lavoratore (distaccante) e il datore di lavoro presso cui il lavoratore viene inviato a prestare la propria attività (distaccatario).
La questione non è puramente teorica o accademica. La disciplina del distacco dei lavoratori – introdotta per consentire la mobilità delle prestazioni e l’efficienza produttiva nei rapporti interaziendali – si innesta in un quadro di obblighi rigorosi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, disciplinati dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), integrato da norme civilistiche che impongono, in capo al datore di lavoro, l’obbligo generale di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 c.c.).
In questo contesto, l’ordinanza in esame – nella scia di precedenti pronunce, anche di rango penale – riafferma un principio fondamentale: l’attribuzione degli obblighi prevenzionistici al datore di lavoro distaccatario nella fase esecutiva non esclude, anzi mantiene, in capo al distaccante un “dovere di garanzia” residuale e preventivo volto ad assicurarsi che le condizioni di sicurezza siano garantite prima del distacco.
Questa affermazione, apparentemente tecnica, contiene in sé un nodo fondamentale del sistema di protezione dei lavoratori: la sicurezza non è un valore negoziabile tra imprese, e il processo di delega degli obblighi non può comportare una deresponsabilizzazione totale di chi “invii” il lavoratore presso altri datori di lavoro.
L’Ordinanza n. 1633 del 25 gennaio 2026 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si inserisce nel solco di una riflessione ormai consolidata ma tutt’altro che esaurita in materia di distacco del lavoratore e riparto degli obblighi prevenzionistici. La pronuncia assume particolare rilievo non tanto per la soluzione del caso concreto – che si muove entro coordinate già note – quanto per la riaffermazione, in chiave sistematica, di un principio di fondo: l’attribuzione degli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva della prestazione non comporta l’estinzione automatica della posizione di garanzia del distaccante, il quale resta gravato di un dovere di verifica preventiva circa l’idoneità delle condizioni di sicurezza presso il soggetto ospitante.
La questione si colloca all’incrocio di tre assi normativi fondamentali:
la disciplina sostanziale del distacco di cui all’art. 30 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
il riparto degli obblighi prevenzionistici previsto dall’art. 3, comma 6, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
il principio generale di protezione desumibile dall’art. 2087 c.c.
Il problema interpretativo consiste nello stabilire se l’art. 3, comma 6, del Testo Unico operi una vera e propria traslazione integrale della posizione di garanzia in capo al distaccatario, oppure se tale traslazione debba essere letta in chiave funzionale e limitata alla fase esecutiva della prestazione, permanendo in capo al distaccante un obbligo residuo fondato sull’art. 2087 c.c.
L’ordinanza in commento si pronuncia nel senso della seconda opzione, riaffermando un’interpretazione sistemica che evita tanto la deresponsabilizzazione del distaccante quanto la duplicazione irragionevole degli obblighi.
Il distacco nel diritto del lavoro: struttura e natura giuridica
L’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 configura il distacco come istituto caratterizzato da tre elementi costitutivi:
l’interesse del distaccante;
la temporaneità;
la permanenza del vincolo contrattuale con il datore originario.
Dal punto di vista strutturale, il distacco realizza una scissione tra titolarità del rapporto e esercizio del potere direttivo. Il lavoratore resta formalmente dipendente del distaccante, ma l’organizzazione concreta della prestazione viene affidata al distaccatario.
Questa scissione genera un assetto complesso, in cui il potere organizzativo – e con esso la gestione del rischio lavorativo – si trasferisce funzionalmente al soggetto che utilizza la prestazione. Proprio tale trasferimento costituisce la base razionale della previsione contenuta nell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008.
Il riparto degli obblighi prevenzionistici: art. 3, comma 6, d.lgs. 81/2008
L’art. 3, comma 6, stabilisce che, nell’ipotesi di distacco, “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario”, salvo l’obbligo del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi alle mansioni oggetto del distacco.
La norma appare, ad una lettura meramente letterale, inequivoca nel trasferire integralmente la titolarità degli obblighi prevenzionistici al distaccatario. Tuttavia, una simile interpretazione rischierebbe di produrre effetti incompatibili con il principio generale di protezione di cui all’art. 2087 c.c.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in esame, chiarisce che l’attribuzione degli obblighi al distaccatario deve essere intesa come riferita alla fase esecutiva della prestazione, ossia al momento in cui il lavoratore opera sotto la direzione del soggetto ospitante. Ciò non esclude che il distaccante sia tenuto, prima dell’avvio del distacco, a verificare che le condizioni di sicurezza siano adeguate.
Si afferma così una lettura funzionale della norma: il trasferimento riguarda l’esercizio operativo del potere di prevenzione, non l’obbligo generale di tutela che deriva dal rapporto contrattuale originario.
L’art. 2087 c.c. come norma di chiusura del sistema
L’art. 2087 c.c. svolge una funzione integrativa e di chiusura del sistema prevenzionistico. Esso impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente qualificato tale disposizione come fonte di un obbligo contrattuale di protezione, la cui violazione integra responsabilità ex art. 1218 c.c.
Nel caso del distacco, il rapporto contrattuale permane in capo al distaccante. Pertanto, il lavoratore conserva nei suoi confronti una pretesa di protezione che non può ritenersi integralmente trasferita al distaccatario.
L’ordinanza n. 1633/2026 ribadisce che l’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 non deroga all’art. 2087 c.c., ma ne specifica l’applicazione in relazione alla fase esecutiva.
La posizione di garanzia del distaccante: contenuto e limiti
La posizione di garanzia del distaccante si configura come obbligo di:
verificare preventivamente l’idoneità dell’ambiente di lavoro presso il distaccatario;
accertare l’esistenza di adeguate misure di prevenzione;
assicurare una formazione coerente con i rischi tipici della mansione.
Non si tratta di un obbligo di vigilanza costante durante l’esecuzione della prestazione, ma di un dovere antecedente, la cui violazione può rilevare qualora l’evento dannoso sia riconducibile anche alla mancata verifica preventiva.
La Cassazione si colloca in continuità con precedenti pronunce, anche penali, che hanno affermato la permanenza di una posizione di garanzia limitata alla fase antecedente all’avvio del distacco.
Nesso causale e prova dell’inadempimento
Affinché il distaccante possa essere chiamato a rispondere, occorre accertare:
l’omissione di una verifica doverosa;
la riconducibilità causale dell’evento a tale omissione.
In altri termini, il lavoratore deve dimostrare che, se il distaccante avesse adempiuto al proprio obbligo di verifica, il distacco non sarebbe stato disposto o sarebbe stato disposto in condizioni diverse, tali da evitare il rischio.
La responsabilità non è dunque automatica, ma subordinata alla prova del nesso eziologico.
Concorso di responsabilità
La pronuncia non esclude l’ipotesi di un concorso tra distaccante e distaccatario. In presenza di:
omissione preventiva del primo;
violazione operativa del secondo;
può configurarsi una responsabilità solidale.
Il sistema consente dunque una modulazione delle responsabilità in funzione dell’effettivo contributo causale.
Profili penali e coerenza sistemica
La giurisprudenza penale ha elaborato il concetto di posizione di garanzia quale presupposto della responsabilità per reati omissivi impropri.
Nel distacco:
il distaccatario assume la posizione di garanzia operativa;
il distaccante conserva una posizione limitata alla fase antecedente.
L’ordinanza civile richiama implicitamente questa costruzione, assicurando coerenza tra i due ambiti.
Implicazioni organizzative e compliance aziendale
Alla luce della decisione, il distaccante dovrebbe adottare procedure formali di verifica:
acquisizione del DVR del distaccatario;
verifica dell’organizzazione della sicurezza;
documentazione delle attività svolte.
Tali misure non rappresentano un aggravio irragionevole, ma una declinazione del dovere generale di protezione.
Profili assicurativi
La ripartizione delle responsabilità incide sull’operatività delle polizze assicurative.
L’individuazione del soggetto responsabile determina quale copertura debba essere attivata. In caso di concorso, può configurarsi un riparto tra assicuratori.
Valutazione critica
L’ordinanza realizza un equilibrio tra flessibilità organizzativa e tutela della persona.
Evita una lettura meramente formalistica dell’art. 3, comma 6, che avrebbe condotto a una deresponsabilizzazione totale del distaccante, ma al tempo stesso esclude una duplicazione permanente di obblighi.
Si afferma un modello di responsabilità funzionale e graduata.
La disciplina del distacco e gli obblighi prevenzionistici
1 Il distacco nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro
L’articolo di riferimento della normativa sulla sicurezza è l’art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008, che nel suo comma 2 stabilisce che:
“Nell’ipotesi di distacco del lavoratore… tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del datore di lavoro distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi alle mansioni oggetto del distacco.”
Questa disposizione rappresenta un tentativo di ripartire chiaramente gli obblighi di sicurezza in capo alle parti coinvolte nel distacco:
Distaccatario: assume la responsabilità diretta della sicurezza nella fase esecutiva della prestazione lavorativa oggetto del distacco;
Distaccante: mantiene un obbligo limitato ma non trascurabile di informazione e formazione preventiva sui rischi specifici connessi alla mansione per la quale il lavoratore viene distaccato.
Tuttavia, una lettura letterale di questa norma – se non ricondotta al principio più generale di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori – può indurre a un’interpretazione “meccanica” per cui una volta attribuiti gli obblighi prevenzionistici al distaccatario, il distaccante sarebbe totalmente esonerato da responsabilità.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia in esame, ribadisce invece che il Testo Unico va interpretato in armonia con l’art. 2087 c.c. e con i principi generali di protezione del lavoratore, per cui il datore di lavoro distaccante conserva una posizione di garanzia fino al momento dell’avvio del distacco, con l’onere di verificare e assicurarsi che il luogo di lavoro e le condizioni di sicurezza presso il distaccatario siano adeguati.
2 La “posizione di garanzia” e il dovere generale di sicurezza
L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare “tutte le misure che, secondo la particolar natura del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Questo obbligo, che ha natura generale e si applica a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, non può essere eluso attraverso meccanismi contrattuali tra datori di lavoro. Anche nel contesto del distacco, nessuna clausola – né normativa interna né pattuizione tra imprenditori – può dispensare il distaccante dal suo dovere di garanzia, pur se gli obblighi specifici di prevenzione e protezione operano in capo al distaccatario nella fase esecutiva.
La Cassazione, richiamando anche precedenti pronunce (anche in sede penale), ha già affermato che:
“Pur se l’art. 3, co. 6, del d.lgs. n. 81/2008 attribuisce gli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva del lavoro, permane in capo al datore di lavoro distaccante un dovere fondamentale, ossia quello di assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite.”
In altri termini, il distaccante ha un dovere di garanzia antecedente al trasferimento della responsabilità operativa al distaccatario, consistendo nell’accertarsi – attraverso idonei strumenti – che il contesto lavorativo e i rischi specifici siano adeguatamente conosciuti e gestiti dal destinatario del distacco.
3 La ratio della norma e il bilanciamento degli interessi
La logica sottesa alla disciplina del distacco è doppia:
Favorire la mobilità e l’efficienza produttiva, consentendo a un’impresa di “prestare” temporaneamente il proprio lavoratore a un’altra impresa senza duplicare l’onere contrattuale;
Garantire che ciò avvenga senza pregiudizio per la sicurezza e la salute del lavoratore, non creando un vuoto di responsabilità.
Se si attribuisse completamente al distaccatario la responsabilità degli obblighi prevenzionistici senza alcun controllo residuo del distaccante, si creerebbe una potenziale zona di incertezza in cui il lavoratore potrebbe ritrovarsi “scoperto” sotto il profilo della tutela della sicurezza.
Profili di diritto civile e implicazioni assicurative
1 La responsabilità civile e le polizze assicurative
Nel caso all’origine dell’ordinanza, parte della controversia verteva anche sulla operatività delle polizze assicurative per gli infortuni dei lavoratori. In particolare, la Cassazione affronta la questione della sospensione della garanzia assicurativa per mancato pagamento del premio, nonché la definizione del soggetto assicurato responsabile ai fini della copertura obbligatoria.
La Corte territoriale aveva escluso la responsabilità dell’assicuratore di MECC.AL S.r.l. (datore distaccante) in ragione dell’operatività della polizza stipulata dalla società distaccataria – ritenendo irrilevante la posizione assicurativa del distaccante in relazione all’infortunio occorso.
Sotto questo profilo, la Cassazione ha ribadito che l’operatività della polizza (che deve coprire la responsabilità del datore di lavoro verso il terzo – il lavoratore) non può essere disgiunta dalla sussistenza di un “sinistro” imputabile al datore di lavoro assicurato. Poiché il sinistro si verifica in occasione di violazione delle norme di sicurezza, risulta pertanto centrale la determinazione del soggetto responsabile e del relativo ambito temporale di responsabilità.
In tal senso, se la responsabilità primaria per la sicurezza nel corso dell’esecuzione gravita sulla distaccataria, allora la polizza di quest’ultima deve rispondere dei danni; viceversa, se fosse provato che il distaccante ha omesso il proprio dovere di verifica preventiva, la posizione di garanzia residua potrebbe far operare anche la polizza di quest’ultimo.
2 Ruolo della causalità e del nesso di responsabilità
Un altro elemento cruciale è l’articolazione del nesso causale tra la violazione di norme di sicurezza (omessa vigilanza, macchine pericolose non conformi, ecc.) e l’evento infortunistico.
La Cassazione ha confermato il principio secondo cui la violazione delle norme di prevenzione e protezione è idonea a far sorgere la responsabilità civile del datore di lavoro, laddove tale violazione sia causa efficiente dell’evento lesivo, senza che sia necessario accertare l’intento o dolo specifico.
In tema di responsabilità per infortunio, la giurisprudenza ha storicamente distinto tra:
Responsabilità oggettiva contrattuale (nei casi in cui la violazione di obblighi contrattuali di sicurezza provoca un danno al lavoratore), e
Responsabilità ex art. 2043 c.c. per fatto illecito (nei casi di condotte colpose che si discostano da standard di diligenza dovuta).
Nel caso del distacco, la verifica di chi esercita effettivamente il controllo operativo e organizzativo della prestazione lavorativa assume rilievo decisivo. Nonostante ciò, la persistenza di un obbligo generale in capo al distaccante influenza anche l’analisi causale, in quanto può concorrere – ancorché nella fase antecedente – alla configurabilità di un comportamento colposo in violazione dell’art. 2087 c.c. se il datore di lavoro distaccante omette le dovute verifiche preventive.
Profili penali e di responsabilità amministrativa
La pronuncia richiama anche orientamenti in sede penale, che confermano la posizione di garanzia residua in capo al distaccante fino all’avvio del distacco.
In ambito penale, la responsabilità del datore di lavoro per reati colposi (ad es., omicidio colposo o lesioni colpose in violazione degli obblighi di sicurezza) è normalmente fondata sull’effettiva violazione di obblighi di tutela e di diligenza. Diversamente dalla sfera civilistica, in cui può essere sufficiente la violazione di un obbligo contrattuale o normativo, in sede penale è necessario accertare il nesso soggettivo di colpa e l’elemento psicologico colposo.
Tuttavia, nel caso di distacco, la giurisprudenza penale ha affermato che la posizione di garanzia del distaccante – pur attenuata dopo l’avvio del distacco – non viene totalmente meno, e può costituire fondamento di responsabilità qualora l’evento lesivo sia in relazione con omissioni preventive gravi anteriori all’inizio del distacco. Ciò trova riscontro in pronunce come Cass. pen. n. 46567/2024, che la Suprema Corte richiama per rafforzare il principio generale.
Criticità interpretative e prospettive di riforma
L’ordinanza n. 1633/2026, pur essendo un provvedimento di legittimità, segnala alcune criticità interpretative del sistema normativo del distacco:
1 Difficoltà nella delimitazione delle responsabilità
L’attribuzione degli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva, unita al mantenimento di una posizione di garanzia residua in capo al distaccante, può creare zone di incertezza applicativa, specie nelle situazioni in cui le due imprese operano in comparti organizzativi e strutturali complessi.
La dottrina ha sottolineato come la disciplina del distacco richieda una maggiore chiarezza operativa, affinché:
non si creino duplicazioni di verifiche in capo alle due imprese,
non si dubiti della responsabilità in caso di incidenti,
non si generino contenziosi in cui la verifica del “momento temporale” in cui si trasferisce la responsabilità operativa risulti centrale e difficile da provare.
2 Criticità delle norme di armonizzazione tra diritto del lavoro e sicurezza
La normativa del d.lgs. n. 81/2008, pur essendo stata pensata per armonizzare la sicurezza sul lavoro in un contesto moderno, non sempre si concilia agevolmente con le dinamiche dei contratti interaziendali (come distacchi, appalti, somministrazione, ecc.). In quest’ottica, alcune voci dottrinali propongono:
una revisione esplicita della disciplina del distacco per chiarire i profili di responsabilità;
una maggiore correlazione normativa tra le norme di sicurezza e quelle civilistiche (art. 2087 c.c.) attraverso regole più strutturate;
un rinforzo dei doveri informativi e di audit reciproci tra le imprese coinvolte.
Conclusioni
L’ordinanza n. 1633 del 25 gennaio 2026 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, assume rilievo molto più ampio del caso specifico. Essa:
riafferma il principio di tutela piena del lavoratore, che non può essere sacrificato dietro meccanismi di ripartizione di responsabilità tra datori di lavoro;
ribadisce la valenza generale dell’art. 2087 c.c. quale fondamento dell’obbligo di tutela, che permane anche nel sistema dei distacchi – sebbene modulato in base alla fase di esecuzione della prestazione lavorativa;
mette in evidenza che gli obblighi prevenzionistici attribuiti al distaccatario nella fase esecutiva non escludono le residue responsabilità preventive del distaccante.
In definitiva, il principio che emerge dalla pronuncia è che la sicurezza dei lavoratori non può essere oggetto di delega totale e che il datore di lavoro che invia il proprio dipendente presso un altro imprenditore deve comunque assumersi una responsabilità preventiva, consistente in una verifica diligente e concreta delle condizioni di sicurezza prima del distacco.
Questa lettura garantisce un equilibrio tra l’efficienza produttiva consentita dai distacchi e la tutela fondamentale della salute e della vita dei lavoratori – principio cardine dell’ordinamento giuridico del lavoro.
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