La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13075 depositata il 24 maggio 2017 (confermata anche con l’ordinanza n. 13076/2017) intervenendo in tema di accertamento fiscale fondato su verifiche di conti correnti l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti. Pertanto, in tale ipotesi, l’onere della prova è a carico del contribuente che dovrà provare, in modo non generico ma in modo analitico, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. In particolare dovrà fornire precise indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.
La vicenda ha riguardato un amministratore condominiale a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato, dopo aver eseguito verifiche sui conti correnti bancari, un avviso di accertamento. Il contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale dogliandosi per la circostanza che i versamenti sui propri conti correnti erano in gran parte «ricollegabili al pagamento da parte dei condomini degli oneri di gestione condominiale». I giudici di primo grado accolgono il ricorso proposto. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale, i cui giudici hanno confermato la pronunzia della Commissione Provinciale
Avverso la decisione della CTR l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione basato su tre motivi. In particolare il Fisco si doglieva che i giudici di appello hanno ritenuto sufficiente l’indicazione dei nomi dei beneficiari per superare la presunzione di cui all’indicata norma.
Gli Ermellini accolgono la doglianza dell’Amministrazione finanziaria confermando il principio di diritto secondo cui: “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18081 del 04/08/2010 […]. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza del Giudice d’Appello che aveva ritenuto sufficiente la generica giustificazione fornita dal contribuente, svolgente l’attività di amministratore di condominio, che i versamenti sui propri conti correnti fossero ricollegabili al pagamento da parte dei condomini degli oneri di gestione condominiale; conf. Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 29/07/2016.)”
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