La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 25513 depositata il 19 settembre 2024, intervenendo in tema di sospensione  in via cautelare degli atti presupposti a seguito dell’impugnazione, ribadendo il principio secondo cui La sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento disposta ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 546/1992 inibisce, dopo la pronuncia, l’ulteriore attività esecutiva (Cass., Sez. V, 14 dicembre 2021, n. 40047), precludendo all’Amministrazione finanziaria il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l’esecuzione (Cass., Sez. V, 20 luglio 2023, n. 21824).”

La vicenda ha riguardato un ente di Diritto Ecclesiastico, il quale impugnava una intimazione di pagamento fondata su un avviso di accertamento, deducendo  la nullità dell’intimazione in quanto l’atto presupposto sarebbe stato oggetto di precedente contenzioso, nel quale l’avviso di accertamento era stato sospeso in via cautelare, per cui l’efficacia ultrattiva della misura cautelare disposta in quel giudizio sarebbe andata a precludere l’emissione dell’atto riscossivo impugnato. I giudici di prime cure rigettavano il ricorso proposta dell’ente di diritto eclesiastico. Il contribuente avverso la decisione di primo grado proponeva appello. I giudici di secondo grado accolsero l’appello della società contribuente sul rilievo che l’atto presupposto costituito dall’avviso di accertamento, era stato oggetto di sospensione in via cautelare nel giudizio di primo grado, per cui l’intimazione non si sarebbe potuta emettere nelle more dell’espletamento del giudizio di merito relativo all’atto presupposto, in attesa della definitiva pronuncia nel merito. L’Ufficio impugnava la sentenza di secondo grado proponendo ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

I giudici di legittimità accoglievano il ricorso; cassavano la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado.

Gli Ermellini evidenziano che ” L’inibitoria perdura, peraltro, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado (art. 47, comma 7, d. lgs. n. 546 cit.), tanto che il giudice può decidere il merito della causa senza pronunciarsi sull’istanza di sospensione senza violare il diritto di difesa (Cass., V, 9 aprile 2010, n. 8510), trattandosi di provvedimento interinale e anticipatorio della decisione di merito che viene assorbito dalla successiva decisione di merito. Gli effetti della sospensione, prodotti dall’originaria ordinanza del giudice tributario si producono, in questo caso, dalla pronuncia di merito.

(…) Diversamente, in caso di sentenza di primo grado di accoglimento, gli effetti anticipatori della sospensione rimangono assorbiti nella pronuncia di annullamento. Gli effetti, in ogni caso, prodottisi vengono meno nel caso in cui la sospensione giudiziale venga revocata (tanto che l’Amministrazione finanziaria ha diritto alla percezione degli interessi per ritardato versamento: Cass., Sez. V, 26 settembre 2022, n. 28018). “

Nel caso di specie i giudici accoglievano il ricorso dell’Ufficio sul rilievo che “… dalla sentenza impugnata che l’originario avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2012, atto presupposto dell’odierno avviso di intimazione impugnato, è stato oggetto di sospensione da parte della CTP di Napoli del 23 marzo 2018, pronuncia assorbita dalla successiva sentenza di primo grado che riduceva gli importi imponibili e annullava le relative sanzioni. Risulta dalla stessa sentenza impugnata che la sentenza di primo grado è stata oggetto di annullamento dalla CTR della Campania in data 19 dicembre 2019, con cui la causa è stata rimessa al primo giudice ex art. 59, comma 1, lett. b) d. lgs. n. 546/1992.

(…) Ne deriva che gli effetti della originaria sospensione devono ritenersi venuti meno per effetto dell’annullamento della sentenza di merito nell’ambito del quale la stessa è stata pronunciata.”