La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15554 del 20 giugno 2013 interviene in tema di orario di lavoro e lavoro straordinario affermando che per i dipendenti della scuola il calcolo delle ore di straordinario ed il loro compenso vanno calcolate ai sensi dell’art. 70 e 63 del CCNL
Gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso, hanno confermato, richiamando le precedenti sentenze, della Corte e ritenendo che dovendosi dare continuità alla giurisprudenza di questa S.C. maturata sul punto: cfr., ex aliis, Cass. n. 2133/12; Cass. n. 24615/11; Cass. 25.1.11 nn. 1717, 1718, 1719, 1720; Cass. 25.11.10 nn. 23929 e 23930.
Infatti i giudici di legittimità hanno fatto particolare riferimento alla sentenza n. 23929/2010 e ritenendo che “Conviene prendere le mosse, ai fini dell’interpretazione diretta da parte di questa Corte della clausola contrattuale denunciata, dal testo della declaratoria pattizia di cui all’art. 70 del CCNL in esame. Tale clausola, per la parte che interessa, testualmente dispone al primo comma che: “Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si applica il criterio di calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell ‘interessato”.
La vicenda ha visto protagonista un professoressa dipendente della scuola pubblica che ha chiesto al Tribunale, nelle veste di giudice del lavoro, il diritto a percepire, pure per il periodo anteriore al 1°.1.03, l’indennità integrativa speciale sulle ore eccedenti l’orario settimanale di 18 ore. Il giudice del lavoro accoglieva la richiesta dell’insegnante.
Avverso la sentenza del giudice di prime cure la parte soccombente proponeva ricorso alla Corte di Appello che in parziale riforma della sentenza di primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il MIUR affidandosi ad un solo motivo.
Con unico motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70 co. 1° CCNL comparto scuola del 4.8.95 perché, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, il citato art. 70 CCNL sarebbe chiaro nell’escludere l’indennità integrativa speciale dal compenso per le ore eccedenti, mentre il richiamo al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, avrebbe la mera funzione di individuare un criterio di calcolo, i cui elementi vengono però stabiliti dalla stessa norma collettiva che fa riferimento allo stipendio tabellare. Irrilevante – prosegue il ricorso – è la giurisprudenza amministrativa che ritiene inclusa l’indennità integrativa speciale, in quanto concernente periodi anteriori all’entrata in vigore del citato art. 70 del CCNL, il quale fa riferimento allo stipendio tabellare, da tenersi distinto dalla indennità integrativa speciale, come risultante dall’art. 63 del medesimo CCNL sulla struttura della retribuzione, che comprende, come trattamento fondamentale, lo stipendio tabellare e, separatamente, l’indennità integrativa speciale. Inoltre, conclude il ricorso, solo con il CCNL del 2003 – e quindi solo dal primo gennaio 2003 – è stato stabilito che l’indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva e viene conglobata nella voce stipendio tabellare.
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