Con sentenza n. 13404 del 29 maggio 2013, la Cassazione ha affermato che la prestazione di lavoro temporaneo rientra, anche in base alle norme europee, nella categoria del contratto a tempo determinato e che l’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, della legge 4.11.2010, n. 183, sui casi di conversione del contratto a tempo determinato in cui il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del lavoratore con un’indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, si applica anche ai casi di contratto di lavoro temporaneo a tempo determinato.

La Suprema Corte richiama espressamente la sentenza pronunciata nella causa C-290/12 dalla Corte di giustizia europea, pubblicata l’11 aprile 2013, dove si legge «L’interinale “reiterato” italiano non ottiene l’assunzione dall’utilizzatore in base alle regole Ue sui tempi determinati»: il contratto a termine che si accompagna a un contratto di lavoro interinale rientra in ogni caso nella categoria del lavoro a tempo determinato.

Entrando nello specifico della sentenza n. 13404/13, la Cassazione ha ammesso l’indennità omnicomprensiva prevista dal collegato lavoro nel caso in cui, per genericità della causale, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo a tempo determinato che ha portato l’interinale in azienda si trasforma in rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato fra lavoratore e utilizzatore della prestazione.

Il caso ha riguardato il lavoratore che viene assunto dall’Ente Poste con contratto di fornitura di lavoro temporaneo a tempo determinato per una pluralità di periodi. Il lavoratore chiede ed ottiene dal Tribunale e dalla Corte di Appello il riconoscimento della trasformazione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato tra il lavoratore e l’impresa utilizzatrice (Poste italiane spa), con decorrenza dal giorno dell’assunzione.

Per cui la società utilizzatrice è stata condannata a reintegrare il lavoratore in servizio e a corrispondergli per il periodo pregresso le retribuzioni maturate dal giorno della messa in mora, detratto l’aliunde perceptum.
Gli Ermellini  con la sentenza  ribadiscono che l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e quindi l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo.
La Corte rifacendosi ad altri precedenti giurisprudenziali prevede che l’indennità prevista dall’art. 32 della L. 183/2010 si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell’illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione.