La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29801 depositata il 27 ottobre 2023, intervenuta in tema di procedure concorsuali e cooperative sociali, ha statuito che “…  la cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non è assoggettabile al fallimento bensì alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in ossequio a quanto previsto dall’art. 14 del DLgs. 112/2017.  …”
 
La vicenda ha riguardato una cooperativa sociale nei cui confronti il Tribunale né dichiarava il fallimento (oggi liquidazione giudiziale). In particolare, secondo il Tribunale, ove la cooperativa eserciti o abbia esercitato un’attività commerciale, questa possa essere dichiarata fallita in ragione dell’art. 2545-terdecies c.c., che, in base ai criteri dell’alternatività e della prevenzione, regola il rapporto tra la procedura di fallimento e quella di liquidazione coatta amministrativa (LCA). Avverso la decisione dei giudici di prime cure veniva proposto appello. La cooperativa lamentava l’assenza dei requisiti soggettivi, in ragione della sua qualifica di impresa sociale e dell’inesistenza di un’attività commerciale svolta. La Corte Territoriale rigetta il reclamo proposta ai sensi dell’art. 18 l. fall. La cooperativa sociale avverso la decisione della Corte di appello propone ricorso in cassazione fondato su due motivi.
 
Gli Ermellini accolgono il primo motivo, dichiarano assorbito il secondo e cassano la sentenza impugnata.
 
I giudici di legittimità precisano che “… le cooperative sociali (e i loro consorzi) di cui alla legge n. 381/91 sono oggi, a differenza che in passato (vigente l’abrogato d.lgs. n. 155/2006), imprese sociali ex lege, senza la necessità di dimostrare il possesso di quei requisiti di qualificazione che sono invece richiesti a tutti gli altri tipi di enti – incluse le società cooperative non “sociali” ai sensi della legge n. 381/1991 – per poter essere considerati “imprese sociali”.
[…]
risulta decisivo ai fini che ne occupano l’art. 14, primo comma, d.lgs. n. 112 del 2017, il quale – stavolta in continuità col precedente disposto dell’art. 15, primo comma, del d.lgs. n. 155 del 2006 – stabilisce che «in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa».
[…]
ritiene il Collegio, condividendo le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, ed in linea con altra parte della dottrina, che debba essere privilegiata una diversa interpretazione della normativa in chiave sistematica, con conseguente applicabilità dell’art. 14 del d.lgs. n. 112/2017 anche alle cooperative sociali (e ai loro consorzi), in luogo dell’art. 2545- terdecies cod. civ., dovendo prevalere la specialità della disciplina (più vantaggiosa) dello “status” impresa sociale su quella (meno vantaggiosa) del “tipo” società cooperativa. …”
 
Il Supremo consesso giustifica la scelta ermeneutica sulla base “dell’interesse pubblico volto a favorire e promuovere, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, quarto comma, Cost. (che a sua volta costituisce attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, art. 2 Cost., e di eguaglianza sostanziale, art. 3, secondo comma, Cost.), le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene comune. Iniziative che trovano nell’impresa sociale e più in generale nell’ente del terzo settore la loro più naturale collocazione giuridica (Cost. sentenza n. 131 del 2020).
[…]
 In definitiva, essendo la normativa chiaramente ispirata ad un favor nei confronti dell’impresa sociale, sono da considerarsi “compatibili”, e perciò applicabili anche alle cooperative sociali, ai sensi dell’art. 1, quarto comma, d.lgs. n. 112/2017, tutte le norme dello “status” che siano più favorevoli di quelle del “tipo”, tra cui, quindi, anche l’art. 14, primo comma, d.lgs. cit., che avrebbe quindi dovuto sottrarre la ricorrente al fallimento. …”
 
Per i giudici di piazza Cavour non ha alcuna rilevanza, ai fini delle procedure concorsuale, le diverse categorie, i regimi speciali e le particolari qualifiche normative (per esempio di ONLUS) che, nel tempo, il legislatore ha individuato in relazione alle variegate e crescenti finalità sociali perseguite: queste, infatti, assumono rilievo solo ai fini delle agevolazioni fiscali.
 
Infine la Suprema corte ha precisato che l’impresa sociale dev’essere gestita secondo il c.d. metodo economico, ossia seguendo canoni professionali per la conduzione di un’attività economica organizzata che, quantomeno, tenda al raggiungimento dell’equilibrio economico, in termini di pareggio tra costi e ricavi, fermo restando la possibilità, conservando il requisito dell’assenza dello scopo di lucro, svolgere anche attività diverse da quelle sociali, purché i relativi ricavi non superino il 30% del totale (art. 2 comma 3 del DLgs. 112/2017)