Inoltre, viene chiarito nella sentenza in commento che il beneficio deve essere escluso qualora il contribuente non sia in grado di dimostrare che il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione anagrafica nel Comune non è a lui addebitabile.
La nota II bis) della parte prima della tariffa allegata ad DPR n. 131/1986 prevede, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale “prima casa” che l’immobile oggetto dell’agevolazione, che:
- lo stesso deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. L’impegno relativo al trasferimento successivo della residenza deve essere attestato, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto;
- oppure nel caso sia diverso, nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;
- qualora il soggetto si sia trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;
- se l’acquirente è cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquistato come “prima casa” sul territorio italiano. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione Aire o può essere autocertificata.