La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10072 depositata il 10 aprile 2019 intervenendo in tema di revoca delle agevolazioni fiscali ai fini dell’imposta di registro sulla “prima casa” ha ribadito che “i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, previsti dall’art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (conv. in legge 19 luglio 1993, n. 243), spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.” 
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato un avviso di liquidazione per imposta di registro con cui erano stati revocati i benefici provvisoriamente concessi per l’acquisto di immobile da adibire ad abitazione principale, per avere la contribuente trasferito la propria residenza oltre il termine di diciotto mesi. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze del ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione di primo grado inanzi alla Commissione Tributaria Regionale, la quale confermava la sentenza di primo grado. L’Amministrazione Finanziaria avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini accolgono la tesi dell’Agenzia delle Entrate ribadendo che “il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve intendersi riferito al dato anagrafico e non meramente fattuale, per cui non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa (nelle specie, spese condominiali e utenze) in luogo della certificazione anagrafica ” 
Inoltre per i giudici di legittimità la determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tuttavia tener conto della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente), che, nell’affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza 

Inoltre, viene chiarito nella sentenza in commento che il beneficio deve essere escluso qualora il contribuente non sia in grado di dimostrare che il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione anagrafica nel Comune non è a lui addebitabile.

La nota II bis) della parte prima della tariffa allegata ad DPR n. 131/1986 prevede, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale “prima casa” che l’immobile oggetto dell’agevolazione, che:

  • lo stesso deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. L’impegno relativo al trasferimento successivo della residenza deve essere attestato, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto;
  • oppure nel caso sia diverso, nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;
  • qualora il soggetto si sia trasferito all’estero per ragioni di lavoronel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;
  • se l’acquirente è cittadino italiano emigrato all’esteronell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquistato come “prima casa” sul territorio italiano. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione Aire o può essere autocertificata.