La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 17433 depositata il 25 giugno 2024, intervenendo in tema di consolidato fiscale nazionale e della deducibilità dei costi, ha affermato chenon può ammettersi la “compensazione” di voci del conto economico di rilievo fiscale che, in violazione del disposto dell’art. 109 TUIR, determini lo spostamento di oneri o compensi da una società all’altra, pur appartenenti al medesimo consolidato fiscale, e ciò attesa la tassatività è inderogabilità delle regole che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa di ciascuna società.”

La vicenda ha riguardato una società facente parte di un gruppo di imprese che avevano optato per la tassazione mediante l’istituto del consolidato nazionale, alla quale successivamente ad una verifica fiscale in cui venivano ritenuti indeducibili i costi relativi a prestazioni di servizio avvenute tra le società, in quanto le operazioni non erano dettagliate e nelle fatture non erano presenti parametri per la relativa valorizzazione, veniva notificato un avviso di accertamento. Altro avviso di accertamento veniva notificato anche alla società consolidante. La società avverso tale atto impositivo proponeva ricorso. I giudici di prime cure accolsero il ricorso della contribuente. L’Amministrazione finanziaria, avverso tale decisione proponeva appello. I giudici di secondo grado confermavrono la decisione impugnata. L’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

I giudici di legittimità accolsero il ricorso e cassarono la decisione impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Gli Ermellini evidenziarono che l’ordinamento fiscale, e per vero anche quello civile, non consente di lasciare l’imprenditore arbitro nell’imputazione delle singole voci, e ciò tanto appunto traslandoli da una società ad un’altra (pur nell’ambito del medesimo consolidato) come da un esercizio  all’altro  (v.  già  Cass.  17195/2006),  per  la  sola osservazione che la somma algebrica del reddito complessivo non subirebbe variazioni.

Per cui, prescindendo dalla correttezza della base imponibile complessiva, l’ordinamento tributario non consente l’arbitraria traslazione di elementi reddituali da una società all’altra

Si ricorda che l’istituto del consolidato nazionale è uno strumento per la determinazione del reddito complessivo globale in capo alla società o ente consolidante. Inoltre trova applicazione l’articolo 109 Tuir.

Il reddito imponibile con il consolidato fiscale viene così determinato:

  1. La società controllata, che opta per il consolidato fiscale, dichiara il proprio reddito/perdita, in base ai criteri previsti dal Tuir, il quale viene trasferito alla consolidante
  2. La società consolidante presenta il Consolidato fiscale, nel quale determina un’unica base imponibile per l’intero gruppo d’imprese, che hanno optato per il consolidato fiscale, in misura pari alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società che vi partecipa.

L’articolo 117 del TUIR identifica i soggetti  ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti 

Inoltre, si rammenta, che ai fini del consolidato fiscale nazionale non è obbligatorio che aderiscano tutte le imprese facenti parte del gruppo. L’opzione per il consolidato fiscale è irrevocabile e dura per un triennio.