La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20418 depositata il 29 luglio 2019 intervenendo in tema di cessione d’azienda ha riaffermato che “l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti” 

La vicenda ha riguardato i lavoratori di una società che, a seguito della cessione del ramo d’azienda, chiedevano, con ricorso al Tribunale, l’inefficacia del trasferimento del ramo d’azienda. Il Tribunale adito respingeva il ricorso dei lavoratori. Avverso la decisione dei giudici di prime cure veniva proposto ricorso alla Corte di Appello, i cui giudici confermavano la sentenza impugnata rilevando la sostanziale inoppugnabilità della cessione del ramo di azienda a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale, avendo i lavoratori in detta sede espressamente rinunciato a qualsiasi pretesa collegata al pregresso rapporto di lavoro con la società cedente.

I lavoratori,  avverso la sentenza di secondo grado, proponevano ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.

Gli Ermellini nel rigettare il ricorso dei lavoratori ha ribadito che la “transazione novativa” dell’accordo transattivo firmato in sede sindacale svolge un effetto preclusivo per i lavoratori sul titolo giuridico nei confronti della società cedente ed inoltre a società cessionaria deve considerarsi esclusa dalla controversia.