La
Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 36383 depositata il 23 agosto 2019 intervenendo in tema di reati fiscali per utilizzo di credito IVA inesistente ha affermato che
“il sequestro preventivo per equivalente, funzionale alla confisca prevista dall’art. 12 bis, d.lgs n. 74 del 2000, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, non essendo ricollegabile all’arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito”La vicenda ha riguardato un professionista abilitato alla trasmissione dei modelli F24 a saldo zero accusato, in concorso con gli amministratori della società, di aver utilizzato in compensazione, con il ricorso fraudolento all’accollo del debito fiscale, crediti Iva inesistenti e falsamente asseverati da altro professionista. Il Gip disponeva il sequestro preventivo diretto e per equivalente su beni mobili e immobili per circa 23 milioni di euro, pari al profitto del reato di indebita compensazione anche nei confronti del consulente fiscale. Il professionista, avverso il provvedimento di sequestro per equivalente, proponeva ricorso al Tribunale del riesame. I cui giudici rigettavano il ricorso. Avverso la decisione del Tribunale del riesame il consulente fiscale proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi. In particolare riteneva che fosse stata la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 10 – quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 ed in particolaredi aver svolto una semplice funzione di intermediario e che non era stato dimostrato alcun collegamento tra lui e le società coinvolte e che essendo deputato solo alla trasmissione dei modelli F24 predisposti dal contribuente e asseverati da altro professionista, era un mero intermediario, tenuto alla verifica della rispondenza dei crediti alle scritture contabili prima di apporre il visto di conformità
Gli Ermellini nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto ha puntualizzato che il “Tribunale che… ha ancorato il fumus del reato all’esito della disamina del compendio probatorio” e cioè alla “relazione del curatore fallimentare delle società cartiere, ‘prova documentale’… che… può legittimamente essere utilizzata in questa sede e posta a fondamento del provvedimento ablativo”, e agli “accertamenti della G di F. sulle compensazioni operate da società terze che si erano accollate il credito Iva (fittizio) ceduto dalle prime due, e che, grazie all’intervento dell’indagato…, persona deputata ad operare la materiale compensazione, mediante invio dei mod. F24 a saldo 0, avevano così compensato i loto debiti tributari…”
Inoltre i giudici del palazzaccio hanno ribadito l’illeceità della compensazione mediante accollo, confermando la natura fraudolenta delle compensazioni operate, in quanto l’articolo 17, Dlgs n. 241/1997, non solo non prevede il caso dell’accollo, ma richiede che la compensazione avvenga unicamente tra i medesimi soggetti. Tale orientamento giurisprudenziale risulta conforme al contenuto della risoluzione n. 140/2017 dell’Agenzia delle Entrate che considera l’illegittimità del pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d’imposta a seguito del c.d. “accollo fiscale”.