La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza 12680 depositata il 22 aprile 2020 intervenendo in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari ha affermato che con specifico riferimento al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la “compatibilità del dolo eventuale con il dolo specifico richiesto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è stata ritenuta sia perché la finalità di evadere le imposte (o di ricevere un indebito rimborso) è ulteriore rispetto al fatto tipico, sia perché il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è reato di pericolo e non di danno, e, quindi, prescinde da una effettiva evasione del debito tributario, sia perché, in linea generale, la prevalente giurisprudenza, specie in materia di furto e di ricettazione, ritiene compatibile dolo eventuale e dolo specifico”

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata nei cui confronti veniva disposto il sequestro preventivo di somme di denaro nella sua disponibilità in quanto ritenute profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere l’I.V.A. Il reato contestato al legale rappresentante della società come commesso mediante la registrazione e l’utilizzazione, da parte di tale impresa, delle fatture relative agli acquisti di prodotti petroliferi formalmente provenienti da due società “cartiere”. Avverso il provvedimento di sequestro preventivo del GIP veniva proposto al Tribunale la richiesta di riesame. Il Tribunale con ordinanza rigettava la richiesta di riesame. Avverso il provvedimento del Tribunale veniva proposto ricorso in cassazione fondato su due motivi.

 Gli Ermellini rigettano il ricorso ribadendo e precisando che “il dolo eventuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi”

I giudici di legittimità hanno poi riaffermato che un ruolo decisivo ai fini dell’accertamento del dolo è svolto dagli elementi indiziari. Tra questi indicatori, in particolare, vengono segnalati: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento.