La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8289 depositata il 29 aprile 2020 intervenendo in tema di accertamento con metodo sintetico ha ribadito che “l’applicazione del redditometro ai proprietari di un immobile che hanno stipulato un contratto di mutuo, non è irragionevole, dato che il possesso di un immobile e la presenza di un mutuo costituiscono entrambi elementi di capacità contributiva giustamente considerati.”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato un invito, al fine di ottenere informazioni sulla sua posizione reddituale rilevata la presenza di elementi indicatori di capacità contributiva incongruenti con i redditi dichiarati. Il contribuente, in sede di contraddittorio, depositava documentazione, ritenuta inidonea dall’Agenzia delle Entrate a giustificare la maggiore capacità contributiva accertata, anche in considerazione dello scostamento per più di due periodi d’imposta consecutivi di oltre un quarto da quello dichiarato. L’Ufficio notificava quindi due avvisi di accertamento, per i due anni in contestazione. Avverso tali atti impositivi il contribuente li impugnava, con due distinti ricorsi, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolsero la sola doglianza del mancato rispetto dei termini di cui al comma 7 dell’articolo 12 dello Statuto dei contribuenti. L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale eccependo l’inapplicabilità del termine dilatorio di gg. 60 per gli accertamenti c.d. “a tavolino”. I giudici di appello accolsero il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente impugnava la sentenza di appello con ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso, pronunciandosi su una questione preliminare riconfermano che “Il ricorso in Cassazione “quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, può essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l’atto di appello e di quelle riproposte ex art. 346 c.p.c., senza che possa assumere rilievo una diversa formulazione dei motivi” e deve “investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi”.
I giudici di legittimità pronunciandosi sul primo motivo del ricorso del contribuente evidenziano che “la determinazione effettuata con metodo sintetico, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché legittimo è l’accertamento fondato su di essi” .