La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 32100 depositata il 25 luglio 2023, intervenendo in tema di dichiarazione fraudolenta, ha stabilito che “… l’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, nell’ambito delle «definizioni», accomuna in un’unica categoria le fatture per operazioni inesistenti, sia quelle tali per ragioni oggettive, sia quelle tali per ragioni soggettive, precisando: «per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi» …”
La vicenda ha riguardato due amministratori di due società di capitali diverse accusati il primo per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, il secondo per i reati di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e di omessa dichiarazione. Il Tribunale condannava i due imputati per i reati loro ascritti. Avverso la decisione dei giudici di prime cure gli imputati proponevano appello. I giudici di appello confermarono la sentenza impugnata con esclusione dell’ipotesi di fatture oggettivamente inesistenti. Gli imputati impugnano la decisione della Corte di Appello con ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
I giudici di legittimità precisano che “… sia il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sia il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti sono e restano un unico reato, anche se le fatture in origine reputate per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, sono poi ritenute solo soggettivamente inesistenti. Non solo, infatti, tanto l’art. 2, quanto l’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 fanno riferimento a «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», senza specificare il termine di riferimento, oggettivo o soggettivo
[…]
Di conseguenza, l’esclusione della fittizietà sotto il profilo oggettivo delle fatture, ferma restando la fittizietà sotto il profilo soggettivo, non equivale all’esclusione di un reato (o di una circostanza), come invece richiede l’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. perché «la pena complessiva irrogata [sia] corrispondentemente diminuita». …”
Con la sentenza di merito è stato irrogato:
a) nei confronti di un primo imputato la pena di due anni e tre mesi di reclusione, fissando la pena base per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti in due anni di reclusione e l’aumento per il reato di omessa dichiarazione in tre mesi di reclusione;
b) nei confronti di un secondo imputato la pena di due anni di reclusione per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
La sentenza di appello ha confermato la misura della pena determinata dal Tribunale per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
La Suprema Corte evidenzia che “… L’integrale conferma di queste pene, poi, è avvenuta sebbene in primo grado le fatture fossero state ritenute inesistenti non solo sotto il profilo soggettivo, ma anche, in parte, sotto il profilo oggettivo. La motivazione in proposito non si è confrontata specificamente con la “riduzione” dell’addebito. …”
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