Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 32100 depositata il 25 luglio 2023 – L’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, nell’ambito delle «definizioni», accomuna in un’unica categoria le fatture per operazioni inesistenti, sia quelle tali per ragioni oggettive, sia quelle tali per ragioni soggettive, precisando: «per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi»