Con sentenza n. 13112 del 27 maggio 2013, la Cassazione intervenendo in materia di licenziamento collettivo ha affermato che il lavoratore licenziato alla fine di una procedura collettiva può ottenere il trattamento di mobilità, anche se il recesso è intervenuto dopo i 120 giorni previsti dalla legge come termine massimo entro il quale deve essere risolto il rapporto di lavoro, senza che sia stato stipulato un accordo sindacale per prolungare la scadenza. Inoltre, il termine dei 60 giorni dal licenziamento, imposto al dipendente per chiedere il pagamento dell’indennità, ha carattere ordinatorio e può essere superato in presenza di una valida giustificazione.
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