LA Corte di Cassazione con la sentenza n. 12712 depositata il 19 maggio 2017 intervenendo in tema di licenziamento disciplinare ha statuito che il principio di immediatezza deve essere verificato con riferimento al momento in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza della condotta per cui la tempestività e la immediatezza condizionano vanno intesi in senso relativo e possono essere compatibili con un intervallo temporale reso necessario all’accertamento dei fatti da contestare.
La vicenda ha riguardato un dipendente di un azienda a cui venivano contestate irregolarità nelle liquidazione dei sinistri assicurativi veniva, dopo la contestazione disciplinare, il relativo licenziamento. Il lavoratore impugnava il provvedimento espulsivo innanzi al Tribunale, in qualità di giudice del lavoro, il quale rigettava la richiesta del dipendente. Avverso la decisione di primo grado proponeva ricorso alla Corte distrettuale. I giudici di appello in riforma della sentenza di prime cure accoglieva le doglianze del dipendente ritenendo illegittimo il licenziamento per violazione del principio dell’immediatezza in quanto il datore di lavoro non aveva provato il momento in cui era venuto a conoscenza delle irregolarità contestate al lavoratore.
La società datrice di lavoro proponeva ricorso in cassazione, avverso la decisione di secondo grado, basato su quattro motivi.
Gli Ermellini accolgono le doglianze della società confermando il principio di diritto secondo cui “… il requisito in esame è compatibile con un intervallo di tempo necessario per l’accertamento e la valutazione dei fatti contestati, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti convergenti in una unica condotta ed implichi, pertanto, una valutazione globale ed unitaria; in tal caso l’intimazione del licenziamento può seguire l’ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale dai fatti precedenti (Cass. n. 7983/2008, Cass. n. 282/2008, Cass. n. 22066/2007, Cass. n. 18711/2007, Cass. n. 3948/2000). Rileva, inoltre, l’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata, e non l’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Cass. n. 23739/2008, Cass. n. 21546/2007). È stato altresì precisato (Cass. n. 5308/2000) che il requisito dell’immediatezza della contestazione è posto a tutela del lavoratore ed inteso a consentirgli un’adeguata difesa, onde il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio dei datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (Cass. n. 1101/2007, Cass. n. 241/2006)…”.
Pertanto i giudici di legittimità hanno ribadito che in tema di licenziamento ex art. 2119 c.c. per la valutazione dell’immediatezza della contestazione disciplinare il periodo che intercorre tra i fatti commessi dal lavoratore e la relativa contestazione va valutato in relazione al momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza dei fatti da contestare e non, invece, dall’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi o a maggior ragione dall’epoca in cui i fatti sono avvenuti.
Infatti il datore di lavoro pur avendo il potere di controllare in modo continuo i propri dipendenti non è obbligato ad esercitare tale potere. Per cui l’obbligo di contestazione immediata, non previsto dalla legge, né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione ove avesse controllato assiduamente l’operato del dipendente, ma con riguardo all’epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.
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