La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20601 del 09 settembre 2013 intervenendo in tema di risoluzione del rapporto di lavoro ha affermato che è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo se il datore di lavoro decide di esternalizzare funzioni aziendali. Configurabile il giustificato motivo oggettivo se l’affidamento a terzi precede il recesso: irrilevante l’attività svolta dal lavoratore nella fase di start-up del cessionario.
La vicenda ha visto protagonista un lavoratore che era stato assunto come segretario amministrativo da una squadra di calcio di serie A e che da questa veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore impugnava il provvedimenti di licenziamento inanzi al Tribunale, in veste di giudice di lavoro, che dichiarava illegittimo il recesso in quanto non provato il dedotto giustificato motivo oggettivo.
La società datrice di lavoro proponeva ricorso, avverso la decisione del giudice di prime cure , alla Corte di Appello. I giudici della Corte Territoriale nell’accogliere il ricorso della datrice di lavoro e riteneva giustificato il licenziamento.
Il lavoratore propone ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza della Corte di Appello, basandolo su sei doglianze.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del lavoratore affermando, in particolare, che “Correttamente la Corte territoriale ha quindi posto in connessione due frasi ” pur con attente verifiche” e ” la posizione di segretaria non è mai venuta ad esistenza” ponendole in correlazione con la complessiva vicenda del passaggio del ramo d’azienda di cui si è parlato e della necessaria riorganizzazione aziendale posto che la nuova compagine societaria posseduta al 90% dalla società F., poteva contare su una serie di servizi svolti da quest’ultima società in Roma in favore del ” gruppo” di cui anche la Napoli soccer faceva parte. Questa verifica risulta effettuata in due mesi dalla cessione ricordata e quindi correttamente la Corte di appello ha osservato che, pendente la verifica, era privo di significato l’iscrizione della ricorrente nel libro matricola della Napoli soccer (atto peraltro dovuto posto che comunque vi era stata una cessione di ramo d’azienda) ed anche le saltuarie mansioni di segreteria svolte dalla stessa ricorrente nel brevissimo periodo dello start up della nuova compagine giudiziaria. “