La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 14002 del 04 giugno 2013 intervenendo in tema di licenziamento afferma due principi:
che è legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente che ha minacciato di morte un superiore gerarchico in presenza di altri dipendenti.
L’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugnazione, sicché l’omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili “aliude” e specificamente indicati dalla parte interessata.
La vicenda ha visto protagonista un lavoratore che aveva avuto un comportamento nei confronti del capo reparto con minacce e rifiuto ingiustificato di svolgere i compiti assegnati dal detto caporeparto. La società datrice di lavoro aveva provveduto ad instaurare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente. La procedura disciplinare si era conclusa con il licenziamento disciplinare del dipendente.
Il lavoratore provvedeva ad impugnare la sanzione risolutiva del rapporto di lavoro inanzi al Tribunale in veste di giudice del lavoro.Il ricorso del lavoratore viene respinto sia in primo grado che dalla Corte di Appello. Infatti i giudici di Appello hanno “sottolineata la particolare gravità della minaccia contenente un riferimento di morte, ed il fatto che essa era stata formulata nei confronti di un superiore alla presenza di altri dipendenti, hanno evidenziato che tale condotta, di per sé sola, configurava una giusta causa di licenziamento ; hanno richiamato a tal fine l’obbligo del datore di lavoro di preservare l’integrità fisica e morale dei dipendenti (art. 2087 cod. civ.) ,di assicurare la serenità dell’ambiente di lavoro e la credibilità e autorevolezza di chi ha compiti di direzione e controllo del personale hanno poi, considerato che tale condotta ” scuoteva” in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro, tanto più se il lavoratore nel biennio precedente era stato già ripetutamente sanzionato, anche con il più grave dei provvedimenti conservativi, uno dei quali per un episodio, recente, di aggressione verbale verso un superiore . Hanno quindi evidenziato che le sanzioni richiamate non erano state impugnate e che pertanto conservavano la loro efficacia fino al momento della eventuale revoca datoriale o del venir meno della loro validità per effetto di pronuncia giudiziale costitutiva.” In merito al “rifiuto a svolgere le mansioni assegnate dal capo reparto era del tutto ingiustificato atteso che l’assegnazione alle stesse risultava giustificata dalla esigenza di addestramento del personale in caso di necessità sostituzione alla postazione di lavoro in questione.”
Gli Ermellini, pertanto, confermano la decisione dei giudici di merito rigettando il ricorso del lavoratore.
La Corte di