La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 18416 del 01 agosto 2013 interviene in tema di licenziamenti ed afferma che il datore di lavoro che decide di affidare il funzionamento di un reparto d’azienda ad un soggetto esterno, è legittimato a licenziare il personale ivi occupato, a condizione che non effettui nuove assunzioni e che possa dimostrare l’utilità di tale scelta aziendale.
Pertanto la Corte annovera tra i motivi di giustificato licenziamento l’esternalizzazione di un servizio. La Corte d’Appello nel riformare la decisione del giudice di prime cure che aveva accolto parzialmente la domanda proposta da alcuni lavoratori , con cui si era dichiarando illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto nei loro confronti ed ordinandone la reintegra nel posto di lavoro, con il pagamento delle retribuzioni globali di fatto a decorrere dalla data del licenziamento. La corte di merito, nel rigettare la domanda dei lavoratori, osservava :
– che i lavoratori erano addetti al magazzino “prodotti finiti” della società ;
– che la gestione del magazzino era stata affidata ad una società cooperativa in forza di un contratto di appalto di servizi;
– che le posizioni di lavoro dei lavoratori erano state soppresse;
– che la società appellante aveva dimostrato la ragionevolezza della sua scelta nonché l’impossibilità di reimpiegare utilmente i lavoratori;
– che non erano stati assunti nuovi lavoratori. L’unica persona assunta era già in servizio presso la società come lavoratrice interinale, ma era addetta all’ufficio commerciale, con mansioni incompatibili con quelle dei lavoratori licenziati;
– che pertanto il licenziamento era legittimo.
I lavoratori ricorrevano alla Corte di Cassazione avverso la decisione del giudice di appello basandoli su due doglianze.
Con il primo motivo i ricorrenti, dopo aver richiamato le teorie che si contendono il campo in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deducevano che la Corte territoriale ha accolto la teoria acausale, la quale ritiene che a monte della decisione di procedere al licenziamento dei lavoratori non deve esistere alcuna sufficiente ragione economica o produttiva che spieghi o giustifichi il licenziamento. Non è riconosciuto cioè spazio alcuno al sindacato giurisdizionale “se non quello del riscontro di verità della effettiva diminuzione del personale “. Tale teoria è erronea perché ritiene che il solo interesse in gioco sia quello del datore di lavoro, il quale è l’unico a poter valutare l’esigenza organizzativa e produttiva che giustifica il licenziamento. Il legislatore nel dettare la norma di cui all’art. 3 L. 604/66 ha aderito alla teoria della sussistenza dei due interessi contrapposti e del loro punto di equilibrio perché altrimenti non avrebbe usato il termine di giustificato motivo oggettivo.
Ha preliminarmente osservato la suprema Corte che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dettato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e ai regolare funzionamento di essa (art. 3, seconda parte, L. n. 604 del 1966). Il “motivo oggettivo” è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. Spetta invece al giudice il controllo della reale sussistenza delle esigenze tecnico-economiche dedotte dal datore di lavoro, e cioè della effettività e della non pretestuosità del riassetto organizzativo operato. Questi principi sono stati enunciati più volte dalla medesima Corte, che ha anche aggiunto che l’onere probatorio circa l’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro grava interamente sullo stesso, il quale deve dimostrare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile repechage, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti .
In riferimento alle assunzioni di nuovo personale successivamente al licenziamento, per ritenere raggiunta la prova della inutilizzabilità aliunde del lavoratore licenziato, è necessario che il datore di lavoro, sul quale grava il relativo onere probatorio, indichi (e dimostri) le assunzioni effettuate, il relativo periodo, le qualifiche e le mansioni affidate ai nuovi assunti e le ragioni per cui tali mansioni non siano da ritenersi equivalenti a quelle svolte dal lavoratore licenziato, tenuto conto della professionalità raggiunta dal lavoratore medesimo. In relazione a tutti tali elementi, il giudice deve dare conto della valutazione operata, con motivazione che, ove adeguata ed immune da vizi, è incensurabile in sede di legittimità.
Nel caso di specie la motivazione adottata dalla Corte territoriale è logica, coerente ed appare rispettosa dei principi di diritto sopra richiamati. La Corte anzidetta ha infatti accertato che la gestione del magazzino dove lavoravano i ricorrenti è stata affidata con un contratto di appalto di servizi ad una società cooperativa; che tale scelta imprenditoriale è stata effettiva e non pretestuosa; che le posizioni di lavoro dei ricorrenti sono state soppresse; che, pur essendo irrilevante accertare se le motivazioni dell’azienda fossero di tipo economico ovvero organizzative, la società aveva comunque dimostrato la ragionevolezza della scelta in termini di maggiore flessibilità nell’utilizzo del personale; che si era anche verificato un certo risparmio in termini economici; che l’unica nuova assunta era già in servizio come lavoratrice interinale ed addetta all’ufficio commerciale, con mansioni incompatibili con quelle degli appellati. Alla stregua di tutto quanto precede il ricorso è stato rigettato.
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