La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17526 depositata il 14 luglio 2017 intervenendo in tema di licenziamento per scarso rendimento ha statuito che il rendimento di un dipendente “diversamente abile” non può essere misurato confrontandolo con il rendimento di un collega di pari livello e funzioni normodotato.
La vicenda ha riguardato un lavoratore a cui la società datrice di lavoro comunicava il licenziamento per scarso rendimento. Il dipendente impugnava il licenziamento innanzi al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, che accoglieva la richiesta di dichiarare illegittimo il licenziamento. Avverso la decisione del giudice di prime cure, il datore di lavoro proponeva ricorso alla Corte di Appello. I giudici di appello confermarono sostanzialmente la decisione impugnata modificando solo la quantificazione del risarcimento del danno.
Avverso la sentenza della Corte meneghina la società proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del datore di lavoro. In particolare, i giudici di legittimità, hanno evidenziato che in caso di assunzione di dipendente con delle minorazioni fisiche non può essere accusato dal datore di lavoro di scarso rendimento se viene adibito a mansioni incompatibili con le sue ridotte capacità lavorative. Inoltre non si può licenziare per scarso rendimento quando il parametro di riferimento sono dei colleghi di lavoro che non presentano minorazioni di qualsiasi tipo. Per cui “il confronto con il rendimento degli altri addetti alle stesse mansioni è stato falsato dall’essere stato eseguito rispetto a lavoratori tutti normodotati operanti nel medesimo reparto, il che ha fatto ulteriormente risaltare il minor rendimento di chi, come l’odierna intimata, già non era in condizioni di svolgere le mansioni che la società ricorrente le aveva illegittimamente assegnato noncurante delle sue ridotte capacità lavorative.”
L’orientamento della giurisprudenza incomincia ad essere favorevole alla possibilità del licenziamento per scarso rendimento dipendente che produce meno e più a rilento degli altri).Per poter procedere a questa tipologia di licenziamento è necessario l’invio di previa lettera di diffida e un rendimento inferiore alla media delle prestazioni dei colleghi addetti al medesimo settore.
Lo scarso rendimento può dipendente solo dalla malafede o da una grave colpa.
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