La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 6291 del 10 marzo 2017 ha statuito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per inidoneità fisica alla mansione basato sul solo certificato del medico aziendale è illegittimo in quanto non sufficiente.
La vicenda ha riguardato un dipendente che aveva manifestato solo un episodio di vertigini. Il lavoratore ricevuta la comunicazione di licenziamento per inidoneità fisica impugnava il provvedimento adendo al giudice del lavoro che in primo grado respingeva le doglianze del lavoratore che impugnava la sentenza innanzi la Corte di Appello i cui giudici riformavano la sentenza impugnata ritenendo illegittimo il licenziamento condannando la società datrice a riassumere il lavoratore entro tre giorni.
La società datrice di lavoro impugnala la decisione dei giudici di merito con ricorso alla Corte di Cassazione sulla base di tre motivi.
Gli Ermellini hanno respinto le doglianze del datore di lavoro avverso la sentenza dei giudici di appello ritenendo insufficiente il solo certificato medico prodotto dall’azienda come unica prova del licenziamento, ritenendo che un solo caso di vertigini non giustificasse il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Pertanto per i giudici della Corte suprema l’azienda non ha assolto all’onere della prova perchè non ha dimostrato che il lavoratore fosse realmente affetto da una sindrome vertiginosa tale da comportare la sopravvenuta inidoneità alla mansione.
I giudici di legittimità in sostanza hanno ritenuto che in presenza di una contestazione del lavoratore sull’esito della visita medica aziendale e del relativo referto, il datore non può procedere al licenziamento, ma deve valutare anche ulteriori prove, ivi compresa la possibilità di sottoporre il dipendente a un successivo esame specialistico.
Nel caso di specie i giudici hanno condannato il datore a reintegrare un dipendente ritenendo non sufficiente, come prova per giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il referto redatto dal medico aziendale.