La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 644 depositata il 15 gennaio 2014 intervenendo in tema di tassazione di redditi di capitali ha statuito che la contabilità in possesso del promotore finanziario non può bastare per far ritenere quelle somme materialmente in possesso dell’investitore, e quindi tassabili.
La vicenda ha riguardato un contribuente, che aveva affidato somme di denaro ad un presunto promotore finanziario rilevatosi un truffatore, il quale ricevette la notifica di un avviso accertamento per il recupero di imposte IRPEF ed ILOR con cui veniva rettificato il redditi di capitale, di cui all’art. 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai rendimenti di somme affidate per investimenti al presunto truffatore.
Il contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente annullando l’atto impugnato. L’Ufficio avverso la decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che accolse il gravame dell’Amministrazione Finanziaria ritenendo che il contribuente aveva ricevuto delle somme, come risultava dagli assegni bancari emessi a suo favore che corrispondeva ai dati contenuti nella contabilità del promotore finanziario con cui i verificatori fiscali hanno ricostruito i “redditi di capitale, relativi ai rendimenti di somme” affidate da un privato alla persona del promotore finanziario.
Il contribuente, per il tramite del suo difensore, per la cassazione dei giudici di seconde cure proponeva ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del contribuente cassando la sentenza e rinviandola alla CTR. I giudici di legittimità hanno ritenuto che in tema di IRPEF, gli interessi maturati periodicamente sulle somme affidate in gestione patrimoniale ad un promotore finanziario e che non siano materialmente percepiti dal cliente, ma soltanto contabilizzati a credito in schede nominative e tabulati riferiti a detto creditore, non costituiscono reddito di capitale, desumendosi dall’art. 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo “ratione temporis” vigente) che gli interessi entrano a far parte del reddito imponibile solo se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore, il quale li abbia materialmente incamerati o ne abbia comunque disposto o sia stato messo nelle condizioni di farlo a suo piacimento” (Cass. n. 9202 del 2011, n. 22980 del 2010)
Su tale aspetto i giudici della Cassazione ricordando che “gli interessi entrano a far parte del reddito imponibile solo se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore, il quale li abbia materialmente incamerati o ne abbia comunque disposto, o sia stato messo nelle condizioni di farlo, a suo piacimento”. Invece, “la semplice annotazione in contabilità non può costituire prova”, a meno che “il pagamento” non sia ‘testimoniato’ dalla “produzione della fotocopia del relativo assegno”.