La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 22993 depositata il 21 agosto 2024, intervenendo in tama di decorrenza della NAspi, ha affermato che “… Il legislatore subordina l’erogazione dell’indennità mensile ai seguenti requisiti: i lavoratori devono essere «in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni» (art. 2, comma 4, lettera a, della legge n. 92 del 2012) e devono vantare «almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione» (art. 2, comma 4, lettera b, della legge n. 92 del 2012).

(…) Quanto allo stato di disoccupazione, l’art. 1, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 181 del 2000, nella formulazione ratione temporis applicabile, lo definisce come «la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti». …”

La vicenda ha riguardato un dipendente in stato di detenzione, il quale a seguito di licenziamento presenta la richiesta dell’ ASPI (assicurazione sociale per l’impiego), l’Inps riconosce l’indennità solo a seguito della presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Il dipendente impugna il provvedimento dell’INPS chiedendo al Tribunale il riconoscimento dell’indennità a decorrere dalla presentazione della domanda. Il giudice di prime cure rigetta la richiesta del lavoratore. Avverso la decisione del Tribunale, il dipendente propone appello. La Corte territoriale in riforma della pronuncia del Tribunale riconobbe il diritto dell’appellante di ottenere il trattamento di disoccupazione ASpI a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e non dalla data di rilascio della dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L’INPS avverso la decisione di appello proponeva ricorso in cassazione.

I giudici di legittimità accolgono il ricorso; cassano l’impugnata sentenza; decidendo nel merito, rigettano l’originaria domanda del dipendente.

Gli Ermellini precisano che  “… L’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 181 del 2000 dispone che lo stato di disoccupazione debba essere comprovato «dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa».

L’art. 4, comma 38, della legge n. 92 del 2012, puntualizza che, per le domande di indennità di disoccupazione nell’ambito dell’ASpI, la dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa «può essere resa dall’interessato all’INPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui al comma 35 del presente articolo». …”

Per il Supremo consesso Il ruolo cruciale della dichiarazione d’immediata disponibilità è avvalorato anche dalla previsione dell’art. 4, comma 38, della legge n. 92 del 2012, che consente all’interessato di rendere la dichiarazione all’INPS, chiamato, dal canto suo, a trasmetterla al servizio competente per territorio.”

Per i giudici di piazza Cavour, infatti, La legge, nel rendere cogente la presentazione della dichiarazione d’immediata disponibilità, identifica un requisito di meritevolezza tutt’altro che arbitrario: all’effettività dello stato di disoccupazione si deve affiancare la disponibilità a svolgere un’attività lavorativa, a prescindere dalla praticabilità delle offerte proposte nel frattempo dai centri per l’impiego.”

Attualmente l’indennità di disoccupazione e regolata dal nuovo istituto Naspi. La normativa prevede che la domanda di Naspi vada inoltrata, telematicamente, all’Inps, esclusivamente a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro,  fermo restando la presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (Did).